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NUMERO 9 - 02/05/2012

 Riflessioni sulla funzione presidenziale di garanzia in tema di decretazione d'urgenza in materia elettorale

La risposta che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, fornì, durante la campagna per le elezioni regionali del marzo 2010, alle molte richieste di quegli elettori i quali gli avevano chiesto di non emanare il decreto-legge n. 29 del 2010 (meglio conosciuto come decreto legge “salva liste”), presenta tuttora alcuni significativi spunti di riflessione in relazione alla funzione di garanzia che il Capo dello Stato è chiamato ad esercitare in sede di decretazione d’urgenza in materia elettorale. In tale documento, il Presidente Napolitano osservò, infatti, come la vicenda che aveva provocato l’emanazione del provvedimento de quo fosse stata «molto spinosa, fonte di gravi contrasti e divisioni»,e come essa avesse «messo in evidenza l'acuirsi non solo di tensioni politiche, ma di serie tensioni istituzionali». «Io sono deciso a tenere ferma una linea di indipendente e imparziale svolgimento del ruolo, e di rigoroso esercizio delle prerogative, che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica, nei limiti segnati dalla stessa Carta e in spirito di leale cooperazione istituzionale», affermò in conclusione il Presidente, sottolineando che«[u]n effettivo senso di responsabilità dovrebbe consigliare a tutti i soggetti politici e istituzionali di non rivolgersi al Capo dello Stato con aspettative e pretese improprie, e a chi governa di rispettarne costantemente le funzioni e i poteri». Al di là degli aspetti più strettamente inerenti ai contenuti del decreto legge sopra ricordato (concernenti per un verso la natura effettivamente interpretativa delle sue disposizioni e per altro verso la latitudine della competenza dello Stato ad intervenire su di una materia che il “nuovo” art. 122, comma 1 Cost. ha ridisegnato in termini di potestà concorrente), dalla lettura delle considerazioni espresse dal Presidente della Repubblica traspare a ben vedere il fatto che l’adozione di quel testo abbia innegabilmente rappresentato un ulteriore “salto di qualità” nell’ambito dell’ormai endemico abuso della decretazione d’urgenza, segnatamente per l’intensissimo “stress” a cui è stata sottoposta la figura del Capo dello Stato medesimo. Sotto quest’ultimo particolare profilo, sono evidenti – pur nel differente e ben più doloroso contesto che l’ha caratterizzato – le similitudini con il precedente “caso Englaro”, poiché anche in tale vicenda l’opportunità di ricorrere allo strumento della decretazione d’urgenza fu notoriamente causa di acute frizioni e “serie tensioni istituzionali”, non solo fra la maggioranza e l’opposizione ma anche e soprattutto fra il Governo ed il Capo dello Stato... (segue)



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