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di Sandro Staiano
Legiferare per dilemmi sulla fine della vita: funzione del diritto e moralità del legislatore
Talvolta la fine della vita è stata considerata come una questione giuridica aperta da un vuoto di normazione. Di fronte al quale si è venuto consolidando un radicale contrasto: da una parte, l’attribuzione dell’arco vitale di ogni persona, nel tempo e nel modo, al campo delle scelte personalissime, sottratte a ogni potere eteronomo; dall’altra, l’idea che la legislazione non possa essere eticamente indifferente innanzi a tali scelte, e debba poterle orientare. Secondo il primo di questi punti di vista, il ritrarsi dello Stato e della legge è garanzia di libertà quanto al più fondamentale dei diritti, quello di disporre della propria vita; per il secondo, una legge in quest’ambito è un doveroso adempimento a tutela della vita umana, della quale il singolo non può arrogarsi la disponibilità. Lo spessore ideologico di questi approcci, e l’irriducibilità delle posizioni pratiche cui essi conducono, ha oscurato un dato che merita invece una considerazione primaria: la circostanza che manchino discipline legislative organiche sulla fine della vita – leggi a ciò specificamente intese vigono peraltro in molti ordinamenti – non implica che le fattispecie ricomprese in tale ambito non siano sottoposte a regole giuridiche. Lo sono, invece, in duplice senso: sia per la riconducibilità dei casi alla normazione penale (in connessione con quella civilistica a fini di definizione delle fattispecie); sia per la produzione giurisprudenziale del diritto, in sede di applicazione di tali norme e di interpretazione dei principî, costituzionali e generali dell’ordinamento giuridico. Questo tipo di regolazione – improntata a concezioni pervasive del diritto penale, poi attenuate a causa della difficile componibilità con i sopravvenuti parametri costituzionali, ma certo non pretermesse – si è incentrata originariamente su una peculiare limitazione delle ipotesi di esclusione dei casi di punibilità previsti dall’art. 50 c.p. (per chi lede o pone in pericolo un diritto altrui con il consenso di colui che può validamente disporne); peculiare perché la fattispecie di limitazione dell’esclusione veniva fatta derivare da una norma civilistica, l’art. 5 c.c., in forza di una sorta di interpretazione autentica, secondo la quale si ritiene insussistente la scriminante quando si tratti di atti di disposizione del proprio corpo, ove essi “cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”: in tali casi, sono stati ritenuti applicabili gli artt. 579 e 580 c.p. (omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio)... (segue)
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