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di Marco Olivetti
Il vestito di Arlecchino: prime note sul c.d. «ABC costituzionale»
Il 12 aprile 2012 è stata resa nota una «proposta provvisoria di riforma di alcune norme della Costituzione», il cui contenuto – con marginali correzioni – è stato assunto il 18 aprile successivo come testo base del relatore nella Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica. Il testo è per ora formalmente denominato «Proposta di modifica al Nuovo Testo del DDL n. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252» ed è stato colloquialmente ribattezzato nello slang politichese come «ABC costituzionale» (dalle iniziali dei cognomi dei segretari dei tre principali partiti, che ne sono gli sponsors politici). In questi testi è confluito il lavoro di un gruppo di tecnici e politici che ha operato sulla base del mandato loro conferito il 17 febbraio scorso dai segretari dei tre partiti che sostengono il governo Monti, gli on. Alfano, Bersani e Casini. L’ennesima proposta di revisione delle disposizioni costituzionali in materia di forma di governo è un documento di cui non si può trascurare l’importanza, essendo il frutto di un provvisorio accordo fra i tre principali partiti politici, che potrebbe registrare la convergenza di alcune forze di opposizione, con la conseguenza che non si può affatto escludere che esso diventi, in pochi mesi, legge costituzionale. In tal caso si tratterebbe di una riforma molto significativa, che modificherebbe ben 10 articoli della Carta costituzionalee che sarebbe forse la più importante della storia della Repubblica. Il testo in esame è inoltre connesso ad altre due ipotesi di riforma istituzionale ad altissima incidenza: una riforma elettorale sulla base del c.d. «modello tedesco» ed una legge sui partiti, che delineerebbe un’attuazione dell’art. 49 Cost., anch’essa lungo linee note all’esperienza germanica. Ed in effetti una lettura superficiale della «proposta di modifica» – e in particolare delle norme che mirano a rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, a irrobustire la stabilità dell’esecutivo, introducendo la sfiducia costruttiva, e a differenziare il procedimento di formazione della legge ordinaria statale – potrebbe indurre il lettore poco avveduto a cadere nell’equivoco di scorgere un certo qual sapore germanico nel testo in esame. In realtà l’apparenza inganna e la direzione verso la quale si è incamminato il percorso riformatore datato 2012 ha ben poco a che vedere con il modello tedesco, in quanto rifiuta di compiere alcune scelte essenziali per razionalizzare la forma di governo ed il procedimento legislativo in Italia, secondo moduli comuni a quasi tutti i sistemi parlamentari bicamerali ravvisabili fra le democrazie consolidate... (segue)
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