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NUMERO 18 - 26/09/2012

 A (ben) cinque anni dalle sentenze gemelle, (appunti su) due problemi ancora irrisolti

Sono oramai trascorsi cinque anni dalle c.d. sentenze gemelle (n. 348 e 349 del 2007) con le quali la Corte costituzionale, a seguito della modifica del primo comma dell’art. 117 Cost., ha ridefinito i rapporti tra diritto interno e sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In questo lustro il giudice delle leggi ha più volte ribadito che il mancato rispetto della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, comporta l’illegittimità costituzionale della normativa interna per violazione degli obblighi internazionali e, dunque, del suddetto articolo della Costituzione, restando esso comunque legittimato “a verificare se la norma della Convenzione, come da quella Corte interpretata – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato”. A fronte della chiara posizione sull’efficacia della CEDU nei confronti della normativa italiana – posizione che si inserisce nella logica del costituzionalismo multilivello– il giudice delle leggi ha perso più volte l’occasione per sciogliere altri nodi, che non consentono di ritenere sufficientemente definiti i rapporti tra ordinamento interno e sistema della Convenzione. Il primo aspetto riguarda il tipo di decisioni della Corte di Strasburgo che è possibile prendere in considerazione al fine di valutare la difformità tra normativa interna e CEDU, con la conseguente violazione dell’art. 117 primo comma Cost... (segue) 



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