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NUMERO 21 - 07/11/2012

 A margine dell’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo, tra luci ed ombre

L’evoluzione che ha contrassegnato il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali in ambito europeo è notoriamente caratterizzata dal passaggio da un modello originario di tutela prettamente di common law verso un approdo invece assimilabile ai tipici sistemi di civil law, a seguito fondamentalmente dell’elaborazione della Carta dei diritti, inizialmente «proclamata» a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente «riproclamata», con lievi adattamenti, a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Invero, è noto che l’attenzione europea al problema dei diritti fondamentali ha radici lontane, che affondano nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, sin dalla fine degli anni ‘60, ha elaborato un ricco elenco di diritti quale parte essenziale dei principi generali del diritto comunitario, così da compensare il pressoché totale silenzio iniziale dei Trattati in materia e che tali posizioni si sono col tempo consolidate dando vita ad una componente di grande rilievo del complessivo acquis costituzionale delle Comunità. Questo primo modello di tutela comunitaria dei diritti fondamentali sconta, tuttavia, la sua natura, per così dire, «pretoria» anzitutto nell'assenza di riferimenti normativi interni all'ordinamento comunitario, poiché la Corte richiama parametri esterni al medesimo sistema e, come tali, privi dal suo punto di vista, di valore vincolante. Essa, inoltre, per quanto individui nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nella CEDU la base normativa su cui fondare l'opera di enucleazione dei diritti fondamentali, in pari tempo proclama un forte controlimite, allorché afferma che la tutela dei diritti fondamentali dev'essere assicurata entro l'ambito e le finalità della Comunità, che all’epoca sono ancora essenzialmente economiche. In tale ottica, i diritti fondamentali vengono spesso compressi in nome di una nozione, spesso incerta, di «interesse comunitario», che richiama mutatis mutandis la nozione di interesse pubblico che nel diritto amministrativo giustifica il sacrificio degli interessi privati, con il solo limite del rispetto del principio di proporzionalità... (segue)



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