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NUMERO 22 - 21/11/2012

 I doveri di fedeltà alla Repubblica, disciplina e onore

La grundnorm in materia di doveri e responsabilità del pubblico funzionario si colloca senza dubbio nell’art. 54 Cost. che, se al primo comma impone a tutti i cittadini il «dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzionee le leggi», al secondo comma prescrive a coloro cui sono affidate pubbliche funzioni l’ulteriore «dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Dunque, dei quattro precetti contenuti nella menzionata regola, i primi due («fedeltà alla Repubblica» ed obbligo di «osservarne la Costituzione e le leggi») assumono portata erga omnes; gli altri («disciplina» ed «onore») seguono l’assunzione di una carica pubblica e, se del caso, vanno suggellati da formale giuramento. All’obbligo generale di «fedeltà» va riconnesso un duplice significato: negativo, come obbligo di astenersi dal compiere atti pregiudizievoli degli interessi fondamentali della Repubblica; ma anche positivo, come regola di condotta che impone di operare con la consapevolezza e la volontà di custodire tali interessi... (segue)



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