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NUMERO 6 - 20/03/2013

 La tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti: un problema di effettività (con postilla di Marco Ruotolo)

Il 7 marzo 2012, con l’ordinanza n. 46/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministero della Giustizia. Tale conflitto è stato promosso dal suddetto Magistrato al fine di ottenere la dichiarazione, ai sensi degli artt. 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione, che non spetta al Ministro in questione - né ad altro organo di Governo - “disporre che non venga data esecuzione ad un provvedimento del Magistrato di sorveglianza, assunto a norma degli articoli 14-ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), con il quale sia stato dichiarato, in via definitiva, che un determinato comportamento dell’Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto del detenuto reclamante”. L’ammissibilità della questione è stata valutata dalla Consulta sia sotto il profilo soggettivo, stante la legittimazione attiva dell’Ufficio del Magistrato di sorveglianza e quella passiva del Ministero della giustizia, sia sotto il profilo oggettivo, avendo il conflitto ad oggetto “una lesione per menomazione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al potere giudiziario, avuto riguardo in particolare alla magistratura di sorveglianza quale titolare della giurisdizione in materia di diritti dei detenuti e di eventuali loro violazioni ad opera dell’Amministrazione penitenziaria”... (segue)



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