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NUMERO 9 - 01/05/2013

 La giurisdizione nei rapporti tra l’Agente della Riscossione e gli enti impositori.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense promuoveva, avanti al Tribunale Civile di Roma, un procedimento per decreto ingiuntivo nei confronti dell’Agente della riscossione incaricato per l’attività di riscossione coattiva dei contributi previdenziali iscritti a ruolo nei confronti degli avvocati risultanti inadempienti ai propri obblighi di versamento. Nei propri scritti difensivi, l’ente impositore sosteneva che per i ruoli consegnati all’Agente con scadenza della prima rata al 10 aprile 1999, il medesimo non avrebbe assolto integralmente all’obbligazione dell’anticipazione del “non riscosso come riscosso”, sancita dall’art. 32, co. 3, dell’abrogato D.P.R. n. 43/1988, in forza del quale l’allora concessionario era costituito debitore nei confronti dell’ente impositore di tutte le somme portate dal ruolo. Inoltre, in considerazione del fatto che l’obbligo di anticipazione era stato abrogato con decorrenza dal 26 febbraio 1999 (art. 2, D.Lgs. n. 37/99) e che quindi le anticipazioni sui ruoli con rate scadenti successivamente a tale data, come quella oggetto del giudizio, non andavano effettuate, sosteneva che i crediti contenuti nei ruoli in questione e non riscossi, avrebbero dovuto essere versati dall’agente della riscossione in forza della disciplina intervenuta successivamente e regolata dalle disposizioni dell’introdotto D.Lgs. 112/99... (segue)



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