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NUMERO 10 - 15/05/2013

 Sussidiarietà vs decentramento

Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dalla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, “non si può dire che nel nostro paese vi siano in proposito chiarezza e neppure significative convergenze sul modo d’interpretarlo e applicarlo”. Sembra non ancora maturata la consapevolezza di trovarsi di fronte a un nuovo paradigma giuridico dalle radici antropologiche, incompatibile, in particolare, con gli artt. 3 e 41 Cost. che affidano solo ai pubblici poteri, rispettivamente, lo sviluppo della persona umana e la direzione dell’attività economica. Del resto una importante anticipazione legislativa del principio, quale è stata la legge n. 59 del 1997, la c.d. Legge Bassanini, aveva inteso la sussidiarietà in funzione della semplificazione amministrativa, rivelando “una propensione riduttiva, una visione degli apparati come macchina”, senza alcuna considerazione per l’agire dei cittadini nei cui confronti l’operato delle istituzioni si configura, appunto, come sussidiario per effetto della riforma costituzionale. Si corre il rischio di “manifestizzare” l’art. 118 Cost., di svuotarlo del contenuto rivoluzionario nei confronti dell’onnipotenza statale, per mancanza di “copertura culturale”, rifacendoci alla tassonomia dell’ineffettività utilizzata dalla dottrina allorchè si è assunto come “criterio filosofico unitario di interpretazione del testo costituzionale il principio del primato dell’atto (di esercizio) sulla mera proclamazione della norma”... (segue)



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