
L’anno 2013 sarà probabilmente ricordato in Argentina per lo scontro tra poteri dello Stato che ha visto contrapposti il governo guidato dalla Presidente Cristina Fernández de Kirchner e la magistratura: la materia del contendere ha avuto origine da un complesso disegno di riforma articolato in tre leggi, approvate dal Congresso tra aprile e maggio di quest’anno, riguardanti la composizione dell’organo posto a garanzia dell’ indipendenza dei magistrati (Consiglio della Magistratura), così come ridefinita dalla Legge 26.855, la riforma delle regole sulle misure cautelari adottabili nei confronti dello Stato nazionale, ovvero di suoi enti decentrati, contenuta nella Legge 26.854 e l’introduzione di un ulteriore grado di giustizia attraverso la creazione di una Camara de Cassaciόn in tutte le giurisdizioni, secondo quanto disposto dalla Legge 26.853. Tale strategia è animata dall’obiettivo presidenziale di “democratizar la justicia” ovverosia rafforzare il peso della volontà popolare nelle decisioni che attengono all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni proprie del potere giudiziario. In realtà, come hanno poi dimostrato le vicende processuali che esamineremo, il fine perseguito dal governo era quello di ottenere il pieno controllo della politica sulla scelta dei componenti del Consiglio della magistratura, cancellando di fatto il peso della rappresentanza “tecnica” dei giudici, degli avvocati e degli accademici in seno all’organo in questione. Inoltre, la creazione di un ulteriore grado di giurisdizione anche in materia amministrativa ed economico-finanziaria sembra piuttosto esprimere la volontà di sottrarre spazi in quegli ambiti alla Corte Suprema; la revisione delle misure cautelari nei confronti di provvedimenti adottati dallo Stato nazionale è stata congegnata in modo tale da rendere più difficile la difesa in giudizio sia per i privati, sia per gli enti pubblici (province, enti locali, città autonoma di Buenos Aires) che intendano denunciare la violazione di un diritto o di una prerogativa, contraddicendo così le garanzie costituzionali sull’accesso effettivo alla giurisdizione, il giusto processo e l’eguaglianza di fronte alla legge (artt.16 e 18 Cost.Arg.) nonché impedendo una tutela giurisdizionale effettiva garantita dai Trattati internazionali sui diritti umani (es. Convenzione Americana) ai quali la Costituzione argentina riconosce rango costituzionale (art.75, co.22 Cost.Arg.)... (segue)
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