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di Daniele Russo
Nessuna immunità per i consiglieri regionali che affidano consulenze esterne
Con la sentenza che si annota, la Sezione I centrale d’appello della Corte dei Conti ritorna sulle problematiche connesse alla sindacabilità degli atti dei consiglieri regionali, sulla portata della previsione di cui all’art. 122 comma 4° della Costituzionee, più in generale, sulla relativa provvista di giurisdizione da parte della magistratura contabile. L’argomento è stato più volte indagato anche dalla Corte Costituzionale, ma, periodicamente, ritorna all’attenzione per i delicati profili che attengono, per un verso, all’assetto istituzionale del nostro paese e, per l’altro, alla crescente attenzione per l’oculatezza e trasparenza della spesa pubblica. La decisione in parola analizza i molteplici aspetti della vigente normativa, comprese alcune pregevoli riflessioni sull’autonomia contabile dei consigli regionali, nondimeno è innegabile che il thema decidendum della sentenza sia da ravvisare nell’enucleazione del novero degli atti cui deve essere assicurata l’immunità costituzionale e di quelli meramente amministrativi che non possono sottrarsi al sindacato esterno del giudice contabile. La vicenda prende le mosse dall’iniziativa della procura erariale della Basilicata che aveva convenuto in giudizio sei consiglieri regionali, all’epoca dei fatti membri dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, oltre al direttore generale del Consiglio stesso, per avere gli stessi concorso all’adozione della delibera n. 248 del 20.12.2005, con la quale fu affidato a un soggetto esterno l’incarico di redigere un progetto di organizzazione del Consiglio regionale, con una spesa di € 23.869,00. Tale incarico sarebbe stato dannoso, secondo la pubblica accusa, perché affidato in presenza di risorse umane all’interno dell’amministrazione “in grado, sotto il profilo quali - quantitativo, di svolgere l’attività affidata al consulente esterno” e perché avrebbe riguardato attività di carattere ordinario non implicanti questioni di rilevante complessità... (segue)
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