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NUMERO 17 - 17/09/2014

 Le c.d. clausole di salvaguardia delle leggi finanziarie nella giurisprudenza costituzionale

Le c.d. clausole di salvaguardia sono preposte alla tutela delle prerogative regionali e/o provinciali statutarie. Nella giurisprudenza costituzionale sono stati precisati gli ambiti di operatività e la funzione di dette clausole apposte per lo più nelle leggi finanziarie o comunque nelle leggi volte ad ottenere risparmi di spesa. Esse, infatti, assicurano l’inapplicabilità delle disposizioni statali in contrasto con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. Le clausole di salvaguardia hanno, quindi, la funzione di rendere applicabili agli enti ad autonomia differenziata le disposizioni statali «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali» (sentenze n. 23 del 2014 e n. 215 del 2013). Inizialmente, la Corte costituzionale non attribuiva alcuna efficacia esclusiva alle clausole di salvaguardia per via della loro genericità ed “eccessiva vaghezza della loro formulazione” (sentenze n. 105 del 2007, 134, 118 e 88 del 2006)... (segue)



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