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NUMERO 17 - 17/09/2014

 Lo scioglimento degli organi elettivi conseguente ad infiltrazioni di stampo mafioso

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato (Sezione terza) si è pronunciato sull’appello avverso la sentenza di primo grado del T.A.R. Lazio n. 1119/2012, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Bordighera ai sensi dell’art. 143, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali). Occorre rilevare che, con parere del 18 gennaio 2011, il Prefetto di Imperia aveva espresso il suo avviso sulla insussistenza dei presupposti applicativi della misura dissolutoria in questione, censurando un palese contrasto con le rigorose e tassative prescrizioni contenute nell’art. 143 T.U.E.L., nel testo modificato dall’art. 2, co. 30, della l. 15 luglio 2009, n. 94. Al riguardo, la disposizione novellata, al co. 1, sancisce che «fuori dai casi previsti dall’art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando[…] emergono concreti, univoci e rilevanti elementi sui collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’art. 77, co. 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica»... (segue)



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