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FOCUS - Osservatorio Città metropolitane N. 1 - 21/01/2015

 Aggiornamenti sulla Città Metropolitana di Torino

Al 21 gennaio 2015 lo Statuto della Città Metropolitana di Torino è stato elaborato da un’apposita Commissione istruttoria istituita in seno al Consiglio Metropolitano, ed è stato sottoposto a una prima adozione da parte del Consiglio stesso. Di seguito, il testo sarà sottoposto a una consultazione pubblica sul sito istituzionale www.cittametropolitana.torino.it, e al confronto con le diverse aree territoriali che sono state individuate – per ora informalmente – come zone omogenee della Città Metropolitana. In esito alla consultazione, lo Statuto sarà nuovamente sottoposto alla Commissione, al Consiglio e infine all’approvazione definitiva della Conferenza Metropolitana, presumibilmente entro il mese di aprile 2015. Fin qui i dati di aggiornamento sul percorso statutario, ma è noto che l’efficacia della riforma avviata con la legge 56/2014 possa e debba essere misurata su molteplici assi, e non su uno soltanto. Già solo per questa ragione, non si può certamente dire che le elezioni svolte il 12 ottobre 2014 (e che hanno dato vita al nuovo Consiglio Metropolitano e ai nuovi Consigli provinciali) siano state di per sé il traguardo al quale la riforma puntava. Infatti, per lo specifico della Città Metropolitana, l’avvenuta costituzione degli organi di governo o la prossima approvazione dello Statuto rappresentano soltanto il mero innesco del processo attuativo della riforma.  Numerosi altri adempimenti, invero, devono o dovranno seguire, lungo ognuno degli assi di innovazione per i quali la “Delrio” è stata qualificata come “grande riforma di sistema”. Il primo asse riguarda certamente il governo dell’Ente, rispetto al quale la radicale semplificazione nella struttura del potere esecutivo richiede importanti precisazioni da realizzarsi sia mediante lo statuto di autonomia, e sia mediante la prassi applicativa. Con la cessazione della “coabitazione” fra “vecchia” Giunta provinciale e nuovo Consiglio Metropolitano, vi è ora spazio – e correlata urgenza – per la puntuale definizione del riparto di competenze tra il Sindaco e l’organo collegiale, ma anche per la probabile affermazione di nuove e finora inedite fonti amministrative del governo locale, come ad esempio i provvedimenti monocratici del Sindaco Metropolitano. Si tratta quindi, per questo aspetto, di avviare una significativa attività di integrazione delle previsioni del Testo Unico Enti Locali, per la parte che si possa ancora considerare vigente a seguito dell’entrata in vigore della legge 56/2014. E le precisazioni degli ambiti di competenza degli organi di governo, che saranno operabili per via statutaria, riguardano naturalmente anche il ruolo e la missione istituzionale della Conferenza Metropolitana, che la riforma ha tratteggiato in modo oggettivamente molto sommario. A tale organo potrà essere attribuito, ad esempio, un ruolo di interfaccia tra le zone omogenee del territorio e il Consiglio metropolitano, posto che la Conferenza è composta dai medesimi Sindaci che – su scala ridotta, in ciascuna zona omogenea – dovranno organizzarne la rappresentanza. Il secondo asse di innovazione riguarda poi lo sviluppo degli istituti di cooperazione intercomunale riformati dalla legge. Anche in quest’ambito, la legge 56/2014 ha prefigurato una sostanziale evoluzione degli strumenti pattizi ed entificanti già previsti dal TUEL, come ad esempio le “convenzioni” e gli “accordi di programma”. Come noto, inoltre, la stessa legge ha modificato in via diretta la disciplina delle unioni di comuni, che restano senza alcun dubbio lo strumento “eletto” dal legislatore, in materia di cooperazione tra i municipi. Lo Statuto di autonomia della Città Metropolitana si trova qui fortemente potenziato nel suo ruolo di fonte sub primaria, grazie agli ampi spazi di regolazione delegificata che sono autorizzati dalla legge “Delrio”... (segue)



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