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FOCUS - Fonti del diritto N. 1 - 26/01/2015

 Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica nella giurisprudenza costituzionale

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge n. 15 del 2014 per indire un referendum consultivo volto a conoscere la volontà degli elettori della Regione in merito al conseguimento di maggiori forme e condizioni particolari di autonomia e la legge n. 16 del 2014 per indire un referendum consultivo volto a conoscere la volontà degli elettori della Regione in merito alla possibilità che il Veneto divenga una Repubblica indipendente e sovrana. Non si tratta di una questione nuova. Anzi. La possibilità che il corpo elettorale di una Regione ed in particolare della Regione Veneto possa essere coinvolto, attraverso atti di indirizzo, quale il referendum consultivo, nel procedimento di formazione di leggi costituzionali riaccende il dibattito sullo stretto rapporto che intercorre tra «le regole procedimentali ed organizzative della revisione» e il «concetto di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.)». Diversi i segnali lanciati nel tempo dalla Corte costituzionale dai quali si avverte l’esigenza di dover lasciare in «“solitudine”» il rappresentante nazionale, precludendo così alle formazioni territoriali di incidere sulle scelte in materia di forma di stato. In altri termini, secondo il giudice delle leggi la decisione sulle modificazioni relative al rapporto tra Stato ed autonomie territoriali è esclusivamente rimessa alla rappresentanza politico-parlamentare, posto che la disciplina costituzionale non lascia «alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia».


 



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