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NUMERO 10 - 20/05/2015

 Ragionevolezza a rovescio. L'ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale

La sentenza n. 70 del 2015 (red. Silvana Sciarra) rappresenta solo l’ultimo tassello del tormentato rapporto tra la Corte costituzionale e il Legislatore nella delicata materia delle c.d. sentenze di spesa. Si tratta di una vicenda nota che non richiede di essere ripercorsa nel dettaglio: è sufficiente mettere a confronto questo precedente con la sent. n. 10/2015 (red. Marta Cartabia), resa solo poche settimane prima, che pure ha fatto molto discutere. Di fronte a due sentenze così diverse, per non dire opposte, sorge spontanea la domanda: quale delle due rappresenta la giurisprudenza costituzionale? Quale sarebbe il punto di vista della Corte costituzionale nella difficile e per nulla scontata questione relativa al bilanciamento tra diritti di prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario? Che cosa giustifica la mancata restituzione ai contribuenti di un’imposta di un valore stimato intorno a 6,3 miliardi di euro e, invece, il mancato risparmio di spesa di 21 miliardi di euro, che espone il Governo a recuperare le risorse corrispondenti da restituire ai pensionati, con conseguente necessità di rivedere gli equilibri di bilancio prestabiliti e concordati con le istituzioni europee nella legge di stabilità appena approvata? Chi leggesse le due decisioni in parallelo si troverebbe di fronte ad affermazioni antitetiche circa il valore costituzionale dell’art. 81 Cost., anche nella nuova edizione introdotta nel 2012. Per giustificare la singolare (ancorché non nuova) pronuncia con effetti solo ex nunc, nella sent. n. 10/2015 si dice che “l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.”. E, infatti, “come questa Corte ha affermato già con la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell’attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale. Ciò vale a fortiori dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (…), che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 88 del 2014). L’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari (…) determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime. Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.” La tecnica decisoria seguita è costituzionalmente necessaria proprio per “impedire «alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri […] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (sent. 264 del 2012)”... (segue)



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