
Con la recente sentenza n. 70/2015 la Corte costituzionale - oltre al comprensibile clamore politico e giornalistico suscitato in relazione all'impatto che la stessa sembra destinata a produrre sui conti pubblici – ha maturato un ulteriore e significativo approdo rispetto alla complessiva giurisprudenza costituzionale nella materia previdenziale. In arresti più recenti, la Corte costituzionale non aveva mancato di considerare come il perseguimento di un tendenziale ampliamento dell'orizzonte della sostenibilità finanziaria dei sistemi previdenziali rappresentasse un elemento costituzionalmente qualificante degli interventi normativi a tal fine indirizzati. Ancora, la Consulta aveva già avuto modo di chiarirecome caratteristica comune delle normative dettate in materia di retribuzione pensionabile derivasse dal fatto che le stesse si collocano nell'ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza fra le risorse disponibili e le prestazioni erogate. E ciò anche in ossequio al vincolo imposto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Non in ultimo, si ricordi quanto sostenuto dal Giudice delle leggi in relazione alla circostanza secondo cui la natura previdenziale di un intervento legislativo, stante la necessità di tener conto della «sostenibilità finanziaria complessiva del sistema», giustifichi l'attrazione alle competenze statali anche di funzioni di tipo amministrativo... (segue)
'Anche nell’interesse delle generazioni future'. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione
Daniele Porena (01/06/2022)