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NUMERO 10 - 20/05/2015

 La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente

La sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale che ha censurato il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici disposto nel dicembre 2011 dal Governo Monti, ha suscitato commenti contrastanti tra i giuristi. In particolare, c’è chi critica il diverso atteggiamento che la Corte avrebbe mostrato nella sua giurisprudenza: se talora avrebbe dato maggior peso alle esigenze di bilancio, stavolta, si osserva, la Corte non ha preso testualmente in considerazione il parametro rappresentato dall’art. 81 Cost. nella sua rinnovata – e rinforzata – versione risultante dalle modifiche apportate nel 2012, sempre su proposta del Governo Monti, e che pone l'equilibrio del bilancio come canone da rispettare nella determinazione delle decisioni di finanza pubblica dello Stato. Tra l'altro, si afferma che la Corte costituzionale non avrebbe tenuto conto delle conseguenze finanziarie della sua pronuncia di annullamento, sicché si sarebbe giunto, quasi irresponsabilmente, ad una sentenza eccessivamente costosa e produttiva di effetti palesemente contrastanti con gli obblighi assunti in sede europea al fine di contenere la dinamica della spesa pubblica entro i limiti di volta in volta concordati. Va invece sottolineato che la sentenza non è giunta come un fulmine a ciel sereno, né che tale pronuncia sia stata adottata senza considerare le conseguenze finanziarie. In primo luogo, infatti, la Corte ricorda espressamente che già nel 2010 era stato indirizzato al legislatore un apposito monito (con la sentenza n. 316 del 2010), in cui si ricordavano i precisi limiti di ragionevolezza e di proporzionalità cui devono subordinarsi gli interventi normativi volti a comprimere il potere di acquisto del trattamento pensionistico: questi ultimi, in particolare, non possono vanificare in modo irrimediabile, come già sancito nel 1985, "le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività" (cfr. la sentenza n. 349 del 1985). Questo passaggio, come vedremo, è dirimente anche per comprendere il vincolo del presente giudicato costituzionale: ciò che la Corte ripetutamente considera lesivo del dettato costituzionale è l'intervento legislativo volto a paralizzare il meccanismo perequativo, a rendere cioè definitiva una riduzione quantitativa della garanzia di adeguatezza della prestazione previdenziale che non sia né espressiva di una ratio redistributiva del sacrificio imposto, né volta a rimediare a situazioni disomogenee, né collegata a sicuri "margini di resistenza" rispetto al fenomeno inflattivo. Tali condizioni, come noto, vennero invece ritenute sussistenti per l'azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti superiori a otto volte il minimo (cfr. la legge n. 247 del 2007 e la già ricordata sentenza n. 316 del 2010).  Se tali condizioni non sussistono, come nel caso della soppressione dell'adeguamento disposto per tutti i trattamenti superiori a tre volte il minimo nel 2011, è palese che siano state contraddette le indicazioni già fornite dalla Corte al legislatore quali argomentazioni utilizzabili per giustificare un provvedimento in tal senso.  Tra l'altro, proprio il riferimento alla non definitività della riduzione dell'adeguamento del trattamento pensionistico, ha impedito alla Corte di applicare al caso in questione quel principio elaborato recentemente dalla stessa Corte nella sentenza n. 10 del 2015 in ordine alla delimitazione degli effetti temporali dell'annullamento a partire dal momento della pubblicazione della sentenza stessa. Infatti, è chiaro che tale delimitazione avrebbe determinato in concreto proprio ciò che nel caso di specie viene sanzionato dalla Corte, cioè la definitiva soppressione dell'adeguamento per il periodo di tempo già disciplinato dalla legge. In altre parole, se la Corte avesse circoscritto il suo intervento, rendendo l'annullamento efficace soltanto ex nunc, sarebbe incorsa nello stesso vizio di costituzionalità sulla cui base ha pronunciato la sentenza in esame. In secondo luogo, si è ha annullata la disposizione legislativa del 2011 proprio perché da quest’ultima non è emersa “la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritto oggetto di bilanciamento” (cfr. il punto n. 10 del Considerato in diritto). In sostanza, la Corte ricorda che se il legislatore vuole delimitare il contenuto legislativo volto a dare attuazione al diritto costituzionale relativo al trattamento pensionistico, può farlo, ma dalla normativa devono emergere le motivazioni che impongono siffatta scelta. E di tali motivazioni la Corte costituzionale può essere chiamata a valutare coerenza e adeguatezza rispetto alla compressione dei diritti in giuoco, in breve la ragionevolezza. La Corte, in questo caso, ha ritenuto che richiamando genericamente la "contingente situazione finanziaria" il legislatore che ha operato in via d'urgenza (cioè il governo) non abbia assolto tale compito in modo sufficiente per consentire "interventi così fortemente incisivi", e che neppure in sede di conversione in Parlamento sia emersa una documentazione tecnica capace di dimostrare l'entità delle maggiori entrate rispetto al perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio di bilancio (cfr. punto 10 del Considerato in diritto). Tra l'altro, è interessante sul punto il richiamo alla funzione di "puntualizzazione tecnica" che tale documentazione presentata come necessario corredo dell'atto legislativo - tanto più se di iniziativa governativa come nel caso in questione - ormai assume nei confronti dell'art. 81 Cost., che, come noto, indica un parametro costituzionale che deve essere necessariamente concretizzato e contestualizzato con riferimento al quadro finanziario contingente. In altre parole, se il legislatore intende utilizzare il vincolo dell'equilibrio di bilancio per sacrificare altri interessi, principi o diritti costituzionalmente rilevanti, deve nello stesso tempo precisare compiutamente i vincoli di natura finanziaria e a questi ultimi collegare coerentemente gli esiti economici della normativa... (segue) 



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