
Il tema relativo alle sanzioni penali e amministrative è certamente legato alla natura della violazione commessa. Nel diritto penale il reato “est factum hominis, vel scriptum aut dictum, dolo vel culpa a lege vigente sub poena prohibitum, quod nulla iusta causa excusari potest”. Tale definizione si attaglia perfettamente al diritto penale moderno, sempreché non si scenda nel merito delle teorie bi – tri – quadripartite sulla struttura del reato. Tuttavia, la definizione di reato passa necessariamente attraverso le scelte legislative, per cui l’attribuzione della qualifica di reato ad una determinata condotta umana avviene in ragione della sanzione di natura penale che il Legislatore gli ricollega. E’ questo il criterio nominalistico, che permette di identificare un reato e distinguerlo da altre categorie di illeciti: dunque, la reclusione e la multa (per i delitti), l’arresto e l’ammenda (per le contravvenzioni), così come previsti nell’art. 17 c.p., individuano e definiscono il reato. Certo, le suddette pene non assolvono - come è noto – solamente una funzione di identificazione: esse hanno una finalità retributiva e general-preventiva, con il precipuo fine di dissuadere i consociati dal commettere reati, nonché un carattere afflittivo, motivo per il quale implicano necessariamente un giudizio di responsabilità. Più complesso è lo studio dell’illecito amministrativo, caratterizzato da una lunga e lenta evoluzione cominciata nella prima metà del secolo scorso allorquando non vi era una specifica normativa in merito, con conseguente definizione e approfondimento dell’istituto ricavati in via deduttiva dalla disciplina dell’illecito penale e civile: la sanzione amministrativa veniva intesa come una pena in senso tecnico applicata da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa. Questo approccio influenzò il Legislatore dell’epoca che fece sua questa analisi dell’illecito amministrativo nella Legge del 1929 sulle violazioni amministrative in materia finanziaria. Successivamente, tuttavia, l’istituto è profondamente mutato con l’entrata in vigore della Legge n. 689/1981 ad opera della quale l’illecito amministrativo è stato ridefinito in modo da acquisire una propria ed autonoma connotazione cosicché la materia delle sanzioni amministrative è divenuta centrale nell’ordinamento giuridico... (segue)
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