
Il grido di allarme lanciato dal prof. Caravita contro l’equiparazione di Roma Capitale alle altre città metropolitane proditoriamente fissata dal comma 101 dell’art. 1 della l. 7/4/14 n. 56 va raccolto. Ignorare la necessità di una disciplina legislativa speciale imposta dall’art. 114, 3° c., Cost., equivale a negare la “capitalità” di Roma che ne costituisce la motivazione costituzionale. Ma capitalità, comportando l’attribuzione di funzioni di rilevanza nazionale (sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze degli Stati esteri presso la Repubblica italiana, lo Stato della Città del Vaticano, le istituzioni internazionali), non soltanto dovrebbe escludere la possibilità d’includere Roma Capitale tra gli enti locali, ma imporrebbe addirittura il coinvolgimento dello Stato nell’esercizio delle peculiari funzioni alla stessa attribuite (art. 4 D.Lgs. 18.4.12, n. 61, decreto attuativo dell’art. 24 della l.n. 42/09). Attribuzione delle funzioni che è comunque assoggettata alla riserva di legge del 3° c. dell’art. 114 Cost. Riserva di legge che, avendo ad oggetto un unico ente, Roma Capitale, è riserva di legge speciale che, conseguentemente, dovrebbe ritenersi assoluta. E’, infatti, la legge 5.5.09 n. 42, che pur essendo di delega, ha dettato i principi della disciplina transitoria dell’ordinamento di Roma Capitale. Comunque, l’espresso riferimento alla legge dello Stato quale fonte del suo ordinamento esclude l’intervento di fonti locali. Tale premessa comporterebbe l’illegittimità del comma 103 della l.n. 56/14 in quanto conferisce alla fonte statutaria la disciplina dei rapporti tra la città metropolitana, il Comune di Roma capitale e gli altri comuni per la migliore realizzazione delle peculiari funzioni attribuite a Roma in ragione del suo riconoscimento come capitale... (segue)
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