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NUMERO 13 - 01/07/2015

 E se Roma Capitale non fosse un ente locale? Il precedente del Governatorato

Ogniqualvolta si è provato a dotare la capitale di uno ius singulare il problema che si è posto al legislatore è stato da un lato quello di riuscire a comporre le due anime, quella di ente locale e quella di ente di carattere generale; dall’altro, quello di intervenire su di un equilibrio istituzionale preesistente, tale per cui occorre considerare con attenzione quale sia il giusto bilanciamento tra il nuovo ente “speciale” e gli altri soggetti con i quali questo si troverà ad interagire (nel caso di specie, lo Stato, la Regione, la Provincia, le altre Province). L’art. 24 della legge 42/2009 – che per primo ha dato attuazione all’art. 114, comma 3, Cost. - contiene rilevanti risposte giuridiche e politiche; basta “spacchettarne”, per così dire, il testo per rendersene conto. Afferma al suo esordio il comma secondo che “Roma capitale è un ente territoriale”: con tale asserzione il legislatore ha risposto al problema di quale debba essere la natura giuridica dell’ente Roma capitale; prosegue poi “i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma”: con tale subordinata è stato risolto (seppur in via transitoria, come specificato altrove) il problema dell’estensione territoriale da dare a tale nuovo ente; e ancora “e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione”, affermazione con la quale si è sottolineato come l’autonomia di cui gode Roma è qualcosa di altro, di diverso, si vorrebbe dire di “superiore”, rispetto all’autonomia, anch’essa statutaria, amministrativa e finanziaria, di cui godono i comuni e comunque gli altri enti territoriali elencati all’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione; non si spiegherebbe altrimenti come mai il costituente, nel riformare il Titolo V, abbia sentito l’esigenza di aggiungere all’art. 114 Cost. quel terzo comma in base al quale “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. Il problema dell’individuazione della città Capitale, la problematica della natura giuridica da dare al neocostituito ente e il dibattito sulla sua estensione territoriale, il tema della maggiore o minore autonomia e la correlata problematica dei controlli e dei poteri attribuiti: sono, questi, tutti aspetti noti al dibattito dottrinario sull’ordinamento delle città capitali, soprattutto nel panorama comparato... (segue)



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