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NUMERO 14 - 15/07/2015

 Il rapporto tra fonti interne ed europee nel British context: luci e ombre della sovereignty of Parliament nella visione giurisprudenziale inglese in alcune note di comparazione con l'Italia

L’ingresso di un ordinamento statuale in un altro sovrastatale di portata così innovativa come quello comunitario non poteva che produrre effetti significativi, difficilmente riconducibili alle categorie tradizionali dei rapporti tra Stati, sia nell’ipotesi di appartenenza ad un sistema di civil law, come è stato indubbiamente per il nostro Paese, sia in quella di common law laddove non da meno si è mostrato anche il caso del  Regno Unito. Sono, infatti, più di una le recenti novità affermate, soprattutto sotto la spinta europeista, da un indirizzo giurisprudenziale inglese - costituito da magistrati ‘senior’ - che va sempre più consolidandosi. Innanzitutto l’idea, a onor della precisione sostenuta già da un decennio dai giudici amministrativi, che nell’ambito degli atti adottati dal Parlamento vede la distinzione tra legislazione costituzionale e legislazione ordinaria cui consegue - o forse precede – in secondo luogo, la promozione di una concezione, di stampo quasi kelseniano, di un sistema gerarchizzato di fonti normative volto ad assicurare uno speciale ‘status’ ad alcuni tipi di norme (e principi) soprattutto nel loro rapporto col diritto europeo. In questo quadro riflessi inevitabili si hanno, last but not least, sulla stessa concezione della supremazia del parlamento e sul suo (non) espandersi nell’ambito di un assetto costituzionale sempre più variegato e modificato. Orbene, proprio da quest’ultimo punto partirà la nostra analisi. Diversi colpi sembra oggi infatti subire il principio tradizionale della Sovereignty of Parliament - contenuto nel Bill of Rights del 1689 e affermato a gran voce da Dicey – per la verità anche per volontà del Parlamento che nel corso degli anni ha mostrato, sia pure in maniera non sempre lineare, una certa propensione ad adattarsi ai cambiamenti dettati dalle circostanze. Non diversamente deve poi dirsi a proposito del quadro costituzionale in cui lo stesso Parlamento, quale suo ‘microcosmo’ e prodotto anch’esso della storia e non di certo di una legge fondamentale, si inserisce. Caposaldo della storia costituzionale inglese non assoggettabile, almeno nella visione classica e sino a poco tempo fa, ad alcun limite giuridico - secondo anche le influenze Hobbesiane - il principio della sovranità parlamentare ha portato sostanzialmente a proclamare l’onnipotenza del Parlamento del Regno Unito; quale rappresentante del popolo, questo è l’unico organo ritenuto in grado di risolvere, sul piano ‘generale’ della regola – secondo la ‘legal’ sovereignty- i conflitti tra i diversi interessi in gioco... (segue)



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