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L'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è stata introdotta dal Trattato di Lisbona come uno strumento innovativo di democrazia partecipativa transnazionale, con lo scopo di coinvolgere i cittadini nell’adozione dell’agenda-setting europea, fornendo loro una forma indiretta del diritto di iniziativa legislativa. Nei primi tre anni di vita il dinamismo di tale strumento non è da sottovalutare; tuttavia, nonostante le moltissime iniziative avanzate, solo una minima parte ha avuto successo rispettando le condizioni e i requisiti stabiliti nel Reg. (UE) n. 211/2011 (di seguito Regolamento ICE) e soltanto tre hanno completato l’intero iter procedimentale e ottenuto una risposta da parte della Commissione. Questo risultato pone degli interrogativi sull’efficacia di questo strumento nel contesto europeo e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Regolamento ICE, e cioè a) se ogni cittadino eserciti effettivamente il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei; b) se la procedura offra ai cittadini la possibilità di avvicinarsi direttamente alla Commissione, invitandola a presentare “una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati”, c) se le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini siano chiare, semplici, facili da usare e proporzionate alla sua natura al fine di favorire la partecipazione dei cittadini. A norma dell’art. 22 del Regolamento ICE la Commissione trasmette, ogni tre anni, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dello stesso regolamento. La prima relazione è stata presentata il 31 marzo 2015, evidenziando le lacune e le difficoltà riscontrate dai promotori nella promozione di un’iniziativa transazionale nonché la necessità di considerare ulteriori metodi innovativi al fine di incoraggiare l'uso maggiore e più efficace dello strumento. Nondimeno, è ampiamente riconosciuto che tale miglioramento richiederà una revisione del Regolamento ICE, tenendo conto che qualsiasi sua modifica, ad eccezione dei suoi allegati, segue l’iter della procedura legislativa ordinaria. È ormai ben noto il quadro giuridico dell’ICE sia nel diritto primario che derivato e la natura di tale strumento; ma ciò che interessa nella presente analisi sono le carenze e le imperfezioni negli aspetti procedurali per poter valutare l’opennes della Commissione verso uno strumento che trasforma i cittadini in titolari del procedimento (pre)legislativo europeo e le possibilità per superare le problematiche giuridiche, amministrative e di ordine pratico connesse al funzionamento dell’istituto in oggetto... (segue)
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