Tra i profondi interventi di riforma che stanno caratterizzando l’azione del Governo in carica, merita sicuramente particolare attenzione quello relativo al riassetto organizzativo e funzionale della pubblica Amministrazione, di cui alla l. n. 124 del 7 agosto 2015. E’, questo, un disegno riformatore di ampia portata, volto ad incidere sia sull’assetto strutturale di particolari autorità amministrative, sia sulle modalità di svolgimento della stessa azione amministrativa. La ratio che muove la riforma non è diversa da quella che ha caratterizzato i numerosi interventi che, per mezzo di decreti legge o decreti delegati, si sono avvicendati negli ultimi anni, a dire quella di garantire una maggiore semplificazione ed efficienza dell’attività amministrativa, così da consentire, da un lato, al cittadino di poter svolgere la propria attività, soprattutto di natura economica, senza essere soggetto ad oneri particolarmente gravosi; e, dall’altro, allo Stato di ridurre eventuali sprechi di risorse pubbliche, esigenza particolarmente sentita in considerazione dell’attuale momento di congiuntura economica, e, soprattutto, in ragione degli obblighi di natura comunitaria. L’obiettivo non è certo tra i più semplici. L’ampiezza della portata della riforma, unita alla stratificazione normativa effetto degli interventi appena ricordati, porta con sé il rischio di toccare anche profili non considerati, o comunque non oggetto di adeguata considerazione, da parte del legislatore, con la conseguenza di ottenere risultati marginali, se non opposti, rispetto a quelli sperati. Si pensi ad esempio all’art. 6 della legge in esame che introduce modifiche rilevanti in ordine all’autotutela decisoria della P.A.; modifiche che, seppur limitate, per lo più (ma invero non unicamente), a provvedimenti autorizzatori o comunque attributivi di vantaggi economici, vanno ad incidere su poteri (e principi) di ordine generale, intaccando la struttura stessa dell’autotutela amministrativa. Inoltre, le medesime ragioni fin qui considerate inducono a riflettere non soltanto sulla portata delle varie previsioni di riforma, ma anche sulla loro effettiva possibilità di trovare concreta attuazione, possibilità tanto maggiori quanto minori risultano gli stravolgimenti sistematici da esse richiesti. Una problematica, quella appena riferita, che, come si avrà modo di mettere in luce, interessa particolarmente il tema oggetto delle nostre riflessioni... (segue)
Considerazioni generali sull’organizzazione amministrativa
Andrea Carbone (23/07/2024)