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NUMERO 3 - 10/02/2016

 Il parere 2/13 della CGUE sull'adesione dell'UE alla Cedu

L'opportunità di creare un collegamento formale tra l'Unione europea (UE in avanti) e la Cedu accompagna la storia di entrambe sin dalle origini. Invero, nell'immediato secondo dopoguerra, la creazione di una forma di integrazione economica tra gli Stati europei e la costituzione di un sistema di controllo esterno del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli stessi venivano percepiti da alcune personalità politiche particolarmente lungimiranti come obiettivi parte di un medesimo disegno di integrazione, volto a salvare il continente europeo da altre immani sciagure come la seconda guerra mondiale. Di contro, gli Stati europei decidevano di perseguire l'integrazione economica e il controllo del rispetto dei diritti umani adottando percorsi distinti. Nascevano così nel 1949 il Consiglio d'Europa, la cui istituzione è strettamente collegata all'adozione della Cedu; mentre, tra il 1951 e il 1957, il peculiare sistema di integrazione sovranazionale fondato, in origine, sulle Comunità europee. Con riferimento all'integrazione economica, va rimarcato che la stessa si poneva l'obiettivo di ridurre le tendenze nazionaliste che in Europa avevano condotto alle due guerre mondiali nel corso della prima metà del Novecento. Pertanto, ispirandosi al c.d. metodo funzionalista, i padri fondatori delle Comunità europee miravano ad assicurare una definitiva pacificazione dell'Europa, garantendo ai popoli degli Stati europei di poter vivere in pace e nel rispetto dei loro diritti e libertà fondamentali. Ciò posto, è significativo evidenziare come, già nel 1952, durante i lavori preparatori del Trattato istitutivo della Ceca (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), fosse stata ponderata l'eventualità di far sottoscrivere la Cedu alla nascente Comunità. Parimenti e, invero, in maniera ancor più specifica, l'eventuale adesione alla Cedu era altresì contemplata nell'abbandonato Trattato istitutivo della Cpe (Comunità politica europea), nell'ambito del quale veniva anche tratteggiato un meccanismo di raccordo tra la progettata Corte della Cpe e l'allora nascente Corte Edu. Come noto, invece, le versioni originarie dei Trattati Ceca, Cee e Euratom non contenevano alcun riferimento al tema del rispetto dei diritti fondamentali da parte delle neonate Comunità. Tuttavia, detto silenzio va ricollegato a scelte di tipo politico, piuttosto che a una mancanza di consapevolezza circa il rilievo dei diritti fondamentali nelle Comunità, in ragione della natura prettamente economica e sociale propria del processo di integrazione allora agli albori. Peraltro, la questione della conformità di atti di diritto allora comunitario con alcuni diritti e libertà fondamentali tutelati nelle Costituzioni degli Stati membri veniva ben presto affrontata dalla Corte di giustizia, la quale, dopo un'iniziale rifiuto a vagliare la legittimità degli atti comunitari rispetto al parametro di validità rappresentato dai diritti e libertà fondamentali di cui alle Costituzioni degli Stati membri, si attribuiva il compito di assicurare il rispetto degli stessi da parte delle Istituzioni comunitarie, introducendo i diritti fondamentali attraverso la categoria dei principi generali del diritto. In tal modo, la Corte di giustizia proteggeva il processo di integrazione comunitaria, messo potenzialmente a rischio dall'orientamento - legittimamente - adottato dalle Corti costituzionali di alcuni Stati membri. La Corte di giustizia, attraverso una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, ha descritto il diritto dell'UE (allora, comunitario), come la fonte di un ordinamento giuridico di nuovo genere, autonomo, sia rispetto al diritto internazionale, sia al diritto interno degli Stati, dotato di peculiarità atte a farlo prevalere sul diritto interno e a renderlo idoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica del singolo. Il riferimento è al principio del primato sul diritto interno degli Stati membri e all'idoneità del diritto dell'UE a produrre effetti diretti in capo al singolo, caratteri enunciati dalla Corte di giustizia a partire, rispettivamente, dalle sentenze Costa c. Enel Van Gend en Loos. Proprio detti caratteri del diritto dell'UE, unitamente agli obiettivi che ispirano il processo di integrazione, hanno reso necessaria la definizione di un sistema volto ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle sue Istituzioni e degli Stati membri, nel dare esecuzione o applicazione agli atti da esse adottati. Va precisato che il ruolo di garante del rispetto dei diritti fondamentali che la Corte di giustizia si attribuisce e svolge, a partire dalle sentenze rese sui casi Stauder e Internationale Handelsgesellschaft, presentava alcune debolezze con riferimento alla conformità dello stesso con i principi della certezza del diritto. Il crescente impiego dei diritti garantiti dalla Cedu in qualità di principi generali, infatti, non appariva comunque sufficiente a colmare le lacune dell'approccio adottato... (segue)



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