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NUMERO 4 - 24/02/2016

 Organi del Dipartimento e modalità di composizione

Le questioni concernenti l’elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori universitari ha sollevato, fin dalla prima importante riforma dell’ordinamento universitario del 1980, un ampio contenzioso amministrativo, in un primo momento circoscritto al tema dell’afferenza o meno allo stato giuridico dei docenti universitari. In tempi più recenti, soprattutto a seguito della riforma “Gelmini”, e dell’approvazione dei nuovi statuti, tale contenzioso ha assunto una nuova connotazione, venendo a coinvolgere temi di alto rilievo, nel rapporto tra principi costituzionali ed autonomia universitaria. Il problema si pone soprattutto per gli organi del Dipartimento, in ordine ai quali la l. n. 240 del 2010 nulla dispone quanto alle modalità della loro composizione. Ci si domanda se gli statuti universitari, che hanno disciplinato la materia, inserendo nei propri atti organizzativi specifiche norme al riguardo, relative, ad es., alle cause di ineleggibilità o alla durata delle cariche, siano illegittime, trattandosi di materia coperta da riserva di legge ex art. 51 Cost. ovvero se si tratti di previsioni del tutto in linea con la l. n. 240 del 2010, che, tra l’altro, pone precisi limiti alla reiterabilità dei mandati degli organi di governo dell’Ateneo. Il problema non è di poco conto, laddove si consideri la portata stessa di pronunce giurisdizionali che incidano su norme statutarie dell’Università, a fronte della generale diffusione di analoghe disposizioni in moltissime Università italiane e del loro rilievo centrale per l’organizzazione degli Atenei. I temi coinvolti, come detto, attengono non solo all’ampiezza dell’autonomia statutaria, ma anche ai possibili nessi tra il moderno e sempre più preponderante concetto di “delegificazione” e il concetto (più tradizionale ma non meno criptico) di autonomia universitaria, fino ad estendersi al  problematico rapporto tra fonti statali e fonti di autonomia. Si tratta, in realtà di questioni risalenti, che si sono poste in passato per le Facoltà (già prima della l. 9 maggio 1989, n. 168) e che si ripropongono, in termini più stringenti, nei confronti dei nuovi Dipartimenti, cui la legge di riforma ha attribuito il contestuale esercizio delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca scientifica. Scopo di questo studio è allora quello di rappresentare con sufficiente chiarezza gli spazi dell’autonomia universitaria in rapporto alla nuova disciplina degli organi del Dipartimento ex lege n. 240 del 2010 – argomento non ancora molto indagato dalla dottrina – evidenziandone lo stato dell’arte alla luce dei provvedimenti normativi fin qui intervenuti e delle pronunce giurisprudenziali più significative; proponendo, altresì, alcune personali conclusioni su un aspetto centrale e problematico della materia qual è, appunto, la questione dei limiti del mandato del Direttore del Dipartimento. Preliminare al tema in trattazione risulta essere, da un lato, il rapporto tra autonomia universitaria e riserva di legge, con particolare riferimento alle norme in materia di elezioni di cariche accademiche; dall’altro, il processo di “dipartimentalizzazione”, avviato negli Atenei a seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini... (segue)



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