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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali di Camera e Senato.

I riflessi della storica sentenza costituzionale n. 1 del 2014 sull’attività del legislatore (ordinario e costituzionale) si colgono non solo nell’urgenza del Parlamento di approvare una nuova legge elettorale al fine di evitare l'applicazione del sistema di elezione che residuava dalla decisione – ma anche nella necessità, tutta politica, di limitare o addirittura precludere la possibilità di un ennesimo controllo di costituzionalità sulla legge elettorale svolto in corso d’opera, ossia durante la sua vigenza e applicazione. In tale prospettiva può leggersi l’introduzione nel progetto di riforma di un controllo preventivo
per le leggi elettorali di Camera e Senato. In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – che modifica l’art. 73, comma 2, della Costituzione – «Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera
dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia...(segue)



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