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FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 I senatori di nomina presidenziale nella legge costituzionale approvata dal Parlamento

Il testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, modificando la composizione del Senato, interviene, tra l’altro, sulla disciplina dei senatori di nomina presidenziale. L’art. 2 in esso contenuto, infatti, sostituendo l’art. 57 Cost., stabilisce, al novellato primo comma, che “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica”. Al contempo, l’art. 3 del testo stesso modifica l’art. 59, secondo comma, Cost., disponendo che “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati”. In tal modo, la legge costituzionale, da un lato, viene a perpetuare la vigenza nell’ordinamento della carica di senatore di diritto, riservata, salvo rinunzia, a “chi è stato Presidente della Repubblica”, giusto il disposto dell’art. 59, primo comma, Cost. (su cui il testo non interviene); dall’altro, modifica lo statuto costituzionale dei senatori di nomina presidenziale, introducendo il limite temporale di sette anni al mandato e il divieto di una nuova nomina alla scadenza del termine, lasciando invece immutati i requisiti soggettivi richiesti (cittadinanza e “altissimi meriti” conseguiti in “campo sociale, scientifico, artistico e letterario”). La disposizione richiamata non può che essere interpretata in combinato disposto con i successivi artt. 39, comma 7, e 40, comma 5, del testo, i quali dispongono, rispettivamente, che i senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale permangano, “ad ogni effetto”, nella stessa carica; e che i senatori di nomina presidenziale non eccedano, in ogni caso, il numero complessivo di cinque. Infine, l’art. 41 del testo di legge costituzionale include tra le disposizioni di immediata applicazione, in esso contenute, il summenzionato art. 39, comma 7, mentre il riformato art. 59, secondo comma, Cost., troverà applicazione “a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere”. Da quanto detto segue che il numero dei senatori di nomina presidenziale, da un lato, quando la riforma andrà eventualmente a regime, sarà pari a cinque, e, dall’altro, in via transitoria, non potrà comunque eccedere il numero complessivo di cinque, inclusi i senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Allo stato attuale, ricoprono la carica di senatore a vita, oltre a due di diritto, in quanto ex Presidenti della Repubblica (Ciampi e Napolitano), quattro di nomina presidenziale (Cattaneo, Monti, Piano e Rubbia). Sicché, nel Parlamento riformato, mentre la Camera dei deputati rimarrebbe composta di 630 membri, il Senato scenderebbe a 101 membri, ricomprendendovi anche gli attuali senatori di diritto e a vita, secondo quanto previsto dallo stesso art. 39, comma 7, del testo di legge costituzionale, quali membri del rinnovato Senato. Ciò consentirebbe al Presidente della Repubblica, una volta entrata in vigore la legge costituzionale, di nominare, ai sensi del “nuovo” art. 59, secondo comma, Cost., un numero di senatori tale da rispettare il limite massimo di cinque (al momento, un solo senatore, essendone già in carica quattro), così risolvendo, in favore della tesi restrittiva, la nota questione interpretativa avente ad oggetto il vigente art. 59, secondo comma, Cost... (segue)



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