
Il Trattato di Lisbona ha innovato in misura significativa la disciplina delle competenze dell’UE, sulla scorta dell’esigenza, espressa sin dalla Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione, di pervenire ad una più chiara individuazione e delimitazione delle attribuzioni europee. L’approfondimento del processo di integrazione in ottica funzionalista e l’assenza di una puntuale cristallizzazione nei Trattati delle materie devolute all’Unione avevano in effetti generato incertezze interpretative, non di rado risolte in via contenziosa. Secondo molti autori il problema di fondo riposava nella stratificazione successiva di molteplici testi, ciascuno dei quali espressione di una faticosa limatura fra differenti sensibilità e priorità politiche. L’esigenza di pervenire a reiterati compromessi, soprattutto a decorrere dall’Atto unico europeo, avrebbe concorso ad un sostanziale snaturamento del «clear, sober and precise wording» dei Trattati di Roma, in favore di una «mobile nature» delle attribuzioni dell’Unione e della loro netta delimitazione rispetto alle sfere di intervento nazionali. Tra le pieghe di tali margini di flessibilità, peraltro, si sono inseriti nel tempo l’azione propulsiva delle istituzioni europee e, soprattutto, il ruolo proattivo della Corte di giustizia, considerata «engine of the competence creep». A fronte di molteplici proposte di revisione della materia, gli Stati membri hanno valorizzato l’occasione offerta dalla riforma di Lisbona per tentare di cogliere nel segno delle istanze di razionalizzazione e maggiore chiarezza. In particolare, ad una lettura complessiva, le novelle introdotte nel 2009 sono state ispirate ad alcune finalità principali: la razionalizzazione dell’organigramma delle competenze, anche grazie alla codificazione di poteri in concreto già esercitati dall’UE; l’apposizione di (e l’individuazione dei) limiti al progressivo ampliamento delle competenze dell’Unione verificatosi grazie alla prassi delle istituzioni; il tentativo di chiarire i confini tra materie potenzialmente idonee a ricadere in diversi settori; la procedimentalizzazione - e dunque il rafforzamento - del controllo sull’esercizio delle competenze dell’Unione, con peculiare riferimento per il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà... (segue)
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