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NUMERO 14 - 13/07/2016

 La 'specialità' siciliana con riguardo al servizio idrico

L'Assemblea siciliana ha approvato la legge n. 19/2015 (Disciplina in materia di risorse idriche) con cui ha inteso procedere all’ennesimo riassetto del servizio idrico e far fronte così all'emergenza idrica in cui versa da tempo il territorio della Regione. Il legislatore con la legge n. 19/2015, ma anche nei precedenti interventi normativi in materia, non sembra aver fatto buon uso della sua autonomia, e, anzi, potrebbe ritenersi la legge n. 19 come l'ennesima manifestazione sprecata dell'autonomia politico-normativa siciliana. Non casualmente, la legge è stata subito impugnata dal Governo, che ha evidenziato altresì che valuterà l'opportunità di riesaminare il ricorso se l'Assemblea regionale approverà una nuova normativa che riveda completamente il testo della legge. Anche l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in seguito all'approvazione della legge regionale, ha avviato un procedimento in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio siciliano, poiché l'art. 11 della l.r. n. 19 interferisce con i poteri di regolazione tariffaria della medesima Autorità. Invero, la governance complessiva del servizio idrico integrato pone diversi problemi ricostruttivi con riguardo al sistema delle competenze (dall'Unione europea fino ai comuni e alle città metropolitane, ove previste) e alle forme di gestione dei servizi pubblici, anche perché dopo il referendum abrogativo del giugno 2011 il legislatore statale non ha approntato una disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Con riferimento alle Regioni ad autonomia ordinaria, gli spazi rimessi all'esercizio della potestà legislativa regionale sono piuttosto ristretti e sono il frutto di un lavorio continuo della giurisprudenza costituzionale, che ha disegnato un regime delle competenze tra i livelli di governo coinvolti a tutto favore dello Stato, al quale spetta quindi l'organizzazione generale del servizio idrico, compresa la definizione dei modelli tariffari, profili riconducibili alla tutela della concorrenza e dell'ambiente e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico (art. 117 Cost., co. 2, lett. e, ms). Il rilevante contenzioso tra lo Stato e le Regioni ordinarie in materia di servizio idrico ha visto gli enti regionali reclamare maggiori spazi e la Consulta dare sempre ragione allo Stato. La disciplina statale del servizio idrico, piuttosto ondivaga e incentrata sul profilo quasi assorbente della tutela della concorrenza, è contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 (Testo unico dell'ambiente, più volte modificato, la cui sezione terza disciplina la gestione delle risorse idriche). Alle Regioni, quindi, spetta ben poco alla luce della normativa statale e della giurisprudenza costituzionale in materia, essendo abilitate a definire gli ambiti territoriali ottimali e a istituire e organizzare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, gli enti di governo, ai quali partecipano obbligatoriamente tutti gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale (art. 147, d.lgs. n. 152/2006). Infine, all'ente di governo, definito dalla Regione, compete la scelta della forma di gestione del servizio idrico e le relative procedure di affidamento, nonché di vigilare sulla corretta gestione del servizio, verificando anche la congruità delle tariffe, e di programmare, con la redazione di un piano, gli investimenti necessari per mantenere efficienti le infrastrutture idriche (art. 142, d.lgs. n. 152/2006). Con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, la Consulta, nei pochi interventi in materia, ha chiarito che la «giurisprudenza, riferita al riparto tra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile» e, invero, «sulla base della verifica complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione, …deve riconoscersi in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, come anche dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo». Anche alla Regione siciliana, in virtù del suo Statuto e della normativa di attuazione, deve riconoscersi un'analoga potestà primaria riguardo all'organizzazione generale del servizio idrico regionale. Pertanto, si dovrà verificare quale sia lo spazio lasciato all'autonomia siciliana nella disciplina del servizio idrico alla luce dei limiti e dei vincoli discendenti dai principi costituzionali, dal diritto europeo rilevante in materia e, infine, dalle prescrizioni di carattere generale dello Stato volte a fissare standard uniformi in tutto il territorio nazionale, come le norme delle grandi riforme economico-sociale o i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali... (segue)



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