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NUMERO 16 - 10/08/2016

 La sospensione del provvedimento dopo la legge 7 agosto 2015, n. 124

La legge 7 agosto 2015, n. 124 (“deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) contiene anche disposizioni immediatamente operative. Disposizioni che, ancora una volta a dispetto del titolo della legge, non riguardano soltanto l’organizzazione ma anche l’attività amministrativa. Tra queste l’art. 6, dedicato alla “autotutela amministrativa”, vieta di annullare d’ufficio i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici trascorsi diciotto mesi dalla loro adozione (art. 6, comma1, lett. d). La novità in tema di annullamento d’ufficio incide “di rimbalzo”, se così si può dire, sul potere dell’amministrazione di sospendere l’efficacia o l’esecuzione dei propri atti ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. 8 agosto 1990, n. 241. A questa disposizione  l’art. 6, comma 1, lett. c) aggiunge infatti un ultimo periodo, secondo il quale “la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies”. Si potrebbe ritenere che la riforma non fornisca materia di riflessione sulla sospensione amministrativa, trattandosi della mera estensione a questo istituto dei limiti temporali introdotti per l’annullamento d’ufficio. Riferiti alla sospensione, tuttavia, i limiti temporali previsti per l’annullamento pongono questioni autonome e forniscono l’occasione per la verifica di alcuni aspetti tradizionali dell’istituto... (segue)



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