
La sopravvivenza di un solo quesito referendario ha comprensibilmente lasciato in ombra gli altri quesiti, dichiarati inammissibili dopo l’intervento del legislatore in occasione del varo della legge di stabilità (208 del 28 dicembre 2015). L’esito del referendum comunque non impedisce di effettuare una valutazione più generale dei riflessi giuridici delle più recenti scelte effettuate in tema di politica energetica, con particolare riferimento al conflitto tra Stato e Regioni. La circostanza che, per la prima volta, i quesiti siano stati proposti dalle Regioni è del resto indicativo del livello dello scontro che, al di là delle valutazioni in merito alle scelte di politica energetica, molto sottolineate soprattutto in sede di dibattito, sembrano a monte molto, se non del tutto, dipendenti dal conflitto, non sopito, in merito al riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative. A riprova, il conflitto tra Stato e Regioni non risulta neppure cessato a seguito dell’intervento del legislatore e dell’esito del referendum: in questo senso, pendono presso la Corte costituzionale ricorsi contro le norme ora modificate dalla legge di stabilità. La vicenda giurisdizionale più recente, sebbene ricca di interventi, non è peraltro difficile da ricostruire nel suo iter: nonostante il 26 novembre 2015 l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione avesse dichiarato conformi a legge le sei richieste referendarie depositate da dieci consigli regionali, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità, che ha modificato molte delle norme sulle quali avrebbe dovuto pronunciarsi l’elettorato, il medesimo ufficio, il 7 gennaio 2016, ha ordinato che non dovessero avere più corso le operazioni relative a cinque dei sei quesiti. Di conseguenza, la Corte costituzionale si è trovata di fronte un solo quesito, che ha ammesso al referendum. Chiusa quindi la vicenda relativa alla consultazione popolare, i problemi legati al riparto di competenze in materia di energia rimangono invece drammaticamente in piedi, seppure rimodellati dal legislatore, il che giustifica qualche approfondimento maggiore... (segue)
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