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NUMERO 17 - 07/09/2016

 L'istituzione del libero consorzio in Sicilia

Le recenti riforme approvate dal Parlamento nazionale in materia di autonomie locali, riforme che ne stanno indubbiamente cambiando il volto, e l’autonoma iniziativa legislativa della regione siciliana sul proprio sistema delle autonomie, ripropongono, inevitabilmente, una serie di antichi problemi. Si pensi al controverso rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale nelle materie di competenza esclusiva, che richiama a sua volta il tema dei limiti che lo Stato può porre alla potestà legislativa esclusiva; ma anche al rapporto tra Costituzione e Statuto siciliano, particolarmente ai mai espunti profili di divergenza. Tuttavia, nel caso in questione, sembra si presentino aspetti di inedita originalità. Basti riflettere sul  percorso intrapreso dallo Stato, il quale “in attesa della riforma del titolo V  della parte seconda della Costituzione” (art. 1 comma 51 della legge n. 56 del 2014) ha avviato, a Costituzione invariata, la riforma delle province, oppure sulla circostanza che la regione siciliana ha concluso un travagliato iter normativo, con la legge n. 15 del 4 agosto 2015, completando la disciplina degli enti di area vasta, sebbene lo Statuto siciliano non preveda né l’esistenza dell’ente provincia, anzi, più precisamente, ne prevede la soppressione, né delle città metropolitane. In questo contesto, complesso e ricco di problematiche, si inseriscono le riflessioni che seguono dedicate in particolare al modello di ente intermedio, denominato libero consorzio, quale risulta dalla riforma approvata di recente in Sicilia. La scelta del tema ci porta inevitabilmente ad attenzionare, per un verso, la controversia sorta tra lo Stato e la regione siciliana, cui ha fatto seguito l’impugnazione, dinanzi alla Corte costituzionale, della legge regionale istitutiva dei liberi consorzi, per altro verso ad esaminare la riforma costituzionale di recente approvata, e nella specie le modifiche apportate al titolo V della parte seconda, per la cui entrata in vigore dovrà, tuttavia, attendersi l’esito del referendum costituzionale... (segue)



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