
Sembra di vivere in un mondo capovolto: prima si fanno le leggi attuative (ossia la legge elettorale e la riforma Delrio) e dopo la Costituzione da attuare (la riforma Renzi-Boschi); prima si fissa l’udienza del giudizio di costituzionalità della legge elettorale e dopo si celebrerà il referendum costituzionale in esito al quale sapremo quale sarà il definitivo parametro al quale la legge si dovrà rapportare a regime. Si tratta, si badi bene, non di accidenti o casi fortuiti, ma di scelte consapevoli: così quella di stabilire le priorità e i calendari parlamentari, così quella di fissare l’udienza di trattazione delle ordinanze di rimessione dei Tribunale di Messina e Torino in una data che sarebbe stata certamente anteriore a quella del referendum. Ovviamente è ozioso discettare se una pronuncia di accoglimento o di rigetto o anche di inammissibilità sarà utile a chi sostiene le ragioni del “si” o quelle del “no” al referendum. Prevedibilmente, però, all’esito del giudizio costituzionale... (segue)
Quale futuro per l’autonomia differenziata? La risposta è nella sentenza n. 192 del 2024
Antonio Saitta (07/05/2025)