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NUMERO 18 - 21/09/2016

 La legge Pinto: commento alle modifiche contenute nella legge di stabilità 2016

Nel tentativo - forse non del tutto riuscito (come si vedrà nel prosieguo del presente lavoro) - di imprimere, anche in Italia, un’accelerazione del processo e, quindi, di ridurre il tempo necessario per la celebrazione dei singoli processi, il legislatore nostrano è intervenuto, con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. legge di stabilità 2016), sulla disciplina nazionale riguardante i presupposti ed il procedimento da utilizzare per ottenere l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si tratta di una modifica, particolarmente incisiva, concernente una materia, analiticamente contenuta nella legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto), che è stata già fortemente riformata con il d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134. Dunque, a distanza di neanche un lustro dall’ultima modifica e, forse, proprio nel momento in cui (dopo un inevitabile primo periodo di transizione) si sarebbero dovuti analizzare e studiare gli obiettivi ed i risultati che il legislatore del 2012 intendeva raggiungere, il Parlamento italiano, con la legge di stabilità 2016, ha deciso di modificare ed integrare nuovamente la legge Pinto con il dichiarato obiettivo di <>. Per cercare di comprendere l’entità dei costi <>. Le modifiche, contenute nell’art. 1, comma 777, della legge 208 del 2015, riguardano tanto la tipologia dei rimedi esperibili dalle parti in caso di violazione del termine ragionevole quanto aspetti prettamente procedurali del procedimento Pinto... (segue)



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