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NUMERO 18 - 21/09/2016

 Ne bis in idem e illeciti finanziari

Con la sentenza n. 102 del 2016 la Corte costituzionale fornisce una prima risposta sull'ardua questione della compatibilità dei sistemi punitivi a "doppio binario" - amministrativo e penale - con il principio del ne bis in idem convenzionale (art. 4 del Protocollo n. 7, CEDU), così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Con due distinte ordinanze interlocutorie, la quinta Sezione penale e la Sezione tributaria della Cassazione  avevano - quasi contemporaneamente - sollevato dubbi sulla costituzionalità della vigente disciplina sanzionatoria  in materia di abusi di mercato allestita dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs.  24 febbraio 1998, n. 58, di seguito TUF). La Consulta, con responso per vero non sorprendente, ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni rimesse: si è  ancora lontani da una "rivoluzione" dei sistemi sanzionatori a doppio binario nel nostro ordinamento. Tuttavia il giudice delle leggi non è sordo ai dicta provenienti da Strasburgo a seguito della nota vicenda Grande Stevens. La pronuncia ha il merito di segnalare a chiare lettere che l'intero sistema italiano di repressione degli abusi di mercato, improntato su un doppio livello di tutela penale e amministrativo, frustra, inevitabilmente, il diritto fondamentale a non essere giudicati due volte per la stessa condotta illecita, pur se diversamente qualificata. Tale conferma esplicita rappresenta un chiaro monito per il legislatore in attesa dell'esercizio della delega conferita con L. 114/2015 - scaduta il 3 luglio 2016 -  per la riforma della disciplina degli illeciti finanziari. Resta, comunque, un fronte scoperto: in attesa dell'intervento governativo, quali soluzioni ermeneutiche dovrà adottare il giudice nazionale per impedire che venga perpetrata la violazione dell'art. 4, Prot. 7 CEDU? Il presente lavoro, principiando da una ricognizione della sentenza citata, cerca di fornire un contributo per rispondere a tale interrogativo, sulla scorta delle strade percorse sino ad oggi dalla giurisprudenza e dalla dottrina impegnata in materia. Si focalizzerà poi l'attenzione sulle profonde innovazioni apportate, nel campo del market abuse, dalla direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/57/UE (c.d. MAD II) e dal regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 (c.d. MAR), dando conto, da ultimo, dei criteri-guida fissati dal legislatore per il recepimento della normativa eurounitaria... (segue) 



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