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Come ampiamente noto, il codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ha operato, per quello che riguarda l’introduzione del processo amministrativo telematico, una scelta sistematica (cristallizzata nella disposizione dell’art. 13, 1° comma del Titolo IV delle disposizioni di attuazione al codice) che rinvia sostanzialmente ad un regolamento la definizione delle <> del nuovo processo amministrativo digitale e, in definitiva, la stessa introduzione nell’ordinamento del cd. P.A.T. L’opzione per la sede regolamentare è stata giustificata, nella Relazione di accompagnamento al Codice del processo amministrativo, sulla base della necessità di assicurare i due requisiti fondamentali della flessibilità e tempestività di adattamento alle novità tecnologiche, in un contesto caratterizzato da una forte tecnicità e da una rapida obsolescenza dei sistemi: <>. Ed è sostanzialmente su questa linea ricostruttiva, tesa a valorizzare i pregi dell’opzione per la sede regolamentare in un contesto indubbiamente caratterizzato da una rapida evoluzione, che si è immediatamente attestata la prima dottrina relativa al P.A.T., che ha spesso sottolineato come il legislatore abbia <>. Proprio dopo l’emanazione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), destinato a regolamentare il processo amministrativo telematico, una parte importante della dottrina ha però sostanzialmente mutato registro ed ha iniziato a sollevare una serie di dubbi in ordine alla stessa compatibilità con la riserva di legge in materia processuale di cui all’art. 111, 1° comma Cost. (ovviamente, nel testo modificato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) dell’opzione normativa per la disciplina regolamentare del P.A.T.: <>. Ed in effetti, si tratta di un dubbio generale di non poco momento, ove si abbia riferimento all’opinione dottrinale prevalente che ha attribuito alla previsione di cui all’art. 111, 1° comma Cost, per quello che riguarda i rapporti tra legislativo ed esecutivo, il <>. Anche ponendosi nella prospettiva che ha concluso per il carattere relativo della riserva di legge di cui all’art. 111, 1° comma Cost. o che ha ammesso la possibilità di regolamenti di stretta esecuzione in materia, appare poi sostanzialmente impossibile non rilevare come l’opzione per la fonte regolamentare operata dall’art. 13 delle disp. att. c.p.a. apra, in buona sostanza, la problematica, del tutto nuova, del possibile contrasto tra regole processuali previste dalle disposizioni del codice e disposizioni di livello regolamentare, essendo sostanzialmente indubbio che <>... (segue)
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