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FOCUS - Numero speciale 26/2016

 Gli Organismi indipendenti di bilancio

Gli Organismi indipendenti di bilancio sono enti giuridici creati all’interno dei singoli ordinamenti, con l’obbiettivo di condizionare, in maniera virtuosa, la pianificazione e l’attuazione delle politiche fiscali e di bilancio. Tali enti, pur essendo privi di effettivi poteri decisionali, sono chiamati a predisporre e diffondere stime e previsioni macroeconomiche, che si affiancano o si sostituiscono a quelle governative, offrendo all’opinione pubblica e ai Parlamenti la possibilità di compiere un controllo effettivo e consapevole sulle scelte economiche, infrangendo il monopolio informativo dell’esecutivo che, da sempre, caratterizza il ciclo di bilancio. Al fine di garantire questa missione, gli Organismi devono essere istituiti sulla base di un accordo non-partisan, godere di un consenso politico ampio che permetta l’attribuzione di un elevato livello di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria; infine, devono beneficiare di un rispetto e di una fiducia istituzionali, fondate sull’indiscussa autorevolezza e sulla certificata professionalità dei membri che li compongono. Tali Organismi permettono di mantenere alta l’attenzione sulle scelte di bilancio operate dai Governi, stimolando una prudente gestione delle risorse pubbliche: quest’obbiettivo è ottenuto mediante l’emanazione di pareri – che utilizzando le categorie proprie del diritto amministrativo si definiscono – obbligatori, ma non vincolanti, i quali possono essere ignorati con una semplice motivazione rinforzata, in base alla regola del «comply or explain». Negli ultimi decenni, tutte le democrazie occidentali sono state interessate da un imponente aumento sia del deficit, che del debito pubblico. D’altro canto, la dottrina macroeconomica è ormai unanime nell’affermare che, gli ordinamenti che presentino un quadro di bilancio in tendenziale equilibrio, sono capaci di reagire agli shock esterni con maggiore efficacia e minori costi per la collettività, rispetto a quelli caratterizzati da un contesto di indebitamento. In passato, l’unico rimedio per impedire il verificarsi di tali eventualità, consisteva nell’imposizione di regole di bilancio numeriche, che ponevano dei limiti sia alla spesa, che al debito. I suddetti vincoli non si sono dimostrati efficaci, in quanto, se per un verso erano sprovvisti degli strumenti coercitivi attivabili in caso di loro violazione o elusione, per l’opposto, risultavano tardivi, poiché i correttivi erano attivabili solamente ex post, quando i danni inflitti alle finanze pubbliche erano ormai divenuti irreversibili. In un simile contesto, si ritiene di valorizzare l’effetto benefico che promana dall’ausilio degli Organismi indipendenti di bilancio, sotto molteplici aspetti: innanzitutto per il monitoraggio della politica fiscale, con l’obbiettivo di verificare l’attendibilità delle stime di crescita prodotte dai Governi, limitandone la propensione all’eccessivo ottimismo previsionale; in secondo luogo, per la funzione di supporto nei confronti delle assemblee parlamentari, le quali hanno vissuto un processo di lenta erosione delle proprie competenze all’interno dei processi di bilancio, rimanendo titolari di semplici poteri di ratifica, rispetto alle scelte operate – in quasi totale autonomia - dal potere esecutivo; infine, per la certificazione del rating di affidabilità fiscale, in un mercato globale ed interconnesso quale quello odierno, nel quale gli ordinamenti nazionali necessitano di reperire risorse mediante la vendita di titoli di Stato... (segue)



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