Il tema della sicurezza alimentarerappresenta un ambito d’indagine complesso sia dal punto di vista degli interessi che per i settori coinvolti. Garantire che «tutti, in ogni momento, abbiano accesso fisico, sociale ed economico ad un’alimentazione sana, sufficiente e nutritiva, per far fronte alle necessità e alle preferenze alimentari necessarie per condurre una vita sana e attiva» richiede di dover agire su più dimensioni contemporaneamente: “l’insicurezza alimentare”, infatti, è il risultato di complesse dinamiche politiche, sociali, economiche ed ambientali. Il diritto al cibo sicuro e di qualità è una situazione giuridica soggettiva derivante tradizionalmente dal diritto alla salute, progressivamente divenuto parametro cogente per la determinazione di nuovi indirizzi. Si è passati così ad un approccio volto alla tutela non solo della salute, ma anche «dell’agricoltura, dell’uso dei suoli, dell’ambiente, degli scambi commerciali, del consumatore e della sicurezza dei lavoratori». A livello internazionale tale prerogativa della salute umana trova la sua prima enunciazione nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che proclama il diritto di ciascuno «a un livello di cibo adeguato per la salute e il benessere». Quest’ultimo concetto, seppur richiami ad un’intrinseca correlazione con l’esigenza che il cibo corrisponda a parametri di salubrità e qualità, troverà esplicita affermazione solo nell’art. 11, par. 2, lett. a) del Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 che riconosce «il diritto fondamentale di ogni individuo di essere libero dalla fame e il dovere degli Stati di adottare, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, le misure necessarie per attuarlo attraverso il miglioramento dei metodi di produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti, ricorrendo alle conoscenze tecniche e scientifiche più avanzate e attuando la riforma dei sistemi agrari nella maniera necessaria a ottenere il miglior livello di sviluppo e utilizzazione delle risorse». Le due accezioni di sicurezza alimentare, security e safety vengono, pertanto, ricondotte allo stesso diritto ad un’alimentazione adeguata. L’adeguatezza del cibo si sostanzia nelle quantità e qualità sufficienti a soddisfare i bisogni individuali in maniera sostenibile. Ne discende una stretta interrelazione fra la sostenibilità e la sicurezza alimentare sulla base della considerazione che la sopravvivenza delle generazioni presenti e future dipende dalla garanzia dello stesso bene. Le esigenze alimentari richiedono, dunque, che sia garantito «cibo appropriato in termini di elementi nutrizionali rispetto alle esigenze fisiche di un individuo nelle diverse fasi dell’arco della vita, al suo genere e alla sua occupazione», garantendo ‒ al contempo ‒ i parametri di «safety» riferibili a standard di salubrità accettabili dei componenti fisico-chimici degli alimenti. Tali livelli tollerabili di rischio devono essere garantiti da una serie di misure pubbliche e private che scongiurino adulterazioni, contaminazioni e intossicazioni. L’attenzione si focalizza su tutta la catena alimentare, dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione e su ogni altro possibile aspetto avente un’incidenza, anche indiretta, in materia. Una prospettiva dinamica, che prende in considerazione i cambiamenti strutturali dell’offerta sul mercato e i processi di regolamentazione del settore. Gli standard di sicurezza e qualità degli alimenti costituiscono, dunque, principi funzionali essenziali della governance e influiscono sul modo di produrre, trasformare e vendere gli alimenti. Il sistema di governance della sicurezza alimentare si presenta, quindi, composto da una pluralità di soggetti; dotato di un’organizzazione articolata in più livelli (globale, regionale, nazionale e locale) e da meccanismi di controllo diretti alla tutela di diritti fondamentali e interessi pubblici. Un settore caratterizzato dalla multidimensionalità e dalla transnazionalità, in cui alla dimensione verticale si affianca una dimensione orizzontale nell’attuazione delle disposizioni di natura preventiva e repressiva riconnesse a diverse autorità preposte al policy-making... (segue)
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