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NUMERO 6 - 22/03/2017

 Le raccomandazioni vincolanti dell'ANAC tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative

L’ambivalenza sembra un tratto ricorrente del nuovo Codice degli appalti nel quale il legislatore è frequentemente (non può dirsi quanto consapevolmente) incorso nell’equivoco di introdurre istituti dall’incerto inquadramento sistematico - con riguardo ai quali è difficile finanche cogliere con chiarezza quali siano le finalità - prescindendo da qualsivoglia considerazione in merito alle potenziali conseguenze applicative degli stessi. Sicuramente foriere di criticità sono e saranno le raccomandazioni vincolanti di cui all’articolo 211, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, rispetto alle quali, peraltro, il Consiglio di Stato non ha mancato, a cominciare dal parere n. 855 del 2016 reso sul decreto suddetto e quindi, da ultimo, col parere avente ad oggetto lo schema di regolamento per la disciplina dell’attività di vigilanza, n. 2777 del 2016, di assumere un atteggiamento di perplessità e di insoddisfazione per il dettato normativo oggi in vigore suggerendo interventi di modifica così consistenti da potersi considerare una vera e propria riscrittura della fattispecie. Il dato attuale si arricchisce ora con l’emanazione, da parte dell’ANAC, del regolamento per la disciplina dell’attività di vigilanza che, definendo quantomeno l’aspetto dispositivo, passa ancora la parola all’interprete cui spetta il compito di decifrare una fattispecie che a livello politico appare fortemente voluta al punto da passare indenne attraverso il massiccio intervento di modifica del decreto correttivo... (segue)



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