Nella dogmatica del diritto amministrativo, il sintagma ‘decisione amministrativa’ è ambiguo. Per un verso, per ‘decisione amministrativa’ si intende l’atto “giustiziale” adottato dalla pubblica amministrazione, ossia quell’atto adottato all’esito di un procedimento contenzioso e che applica il diritto obiettivo ad una controversia sorta tra p.a. e cittadino. La ‘decisione amministrativa’ così intesa, cioè, si riferisce ad un tipo di atto amministrativo. è la decisione amministrativa in senso stretto. Per altro verso, per ‘decisione amministrativa’ si intende la combinazione di giudizio e volontà che compone un conflitto di interessi “selezionando un particolare assetto fra altri possibili”. Assetto da attuare mediante il “programma d’azione” reso vincolante dalla decisione, ossia tramite la norma concreta prodotta (o le norme concrete prodotte) dalla decisione - o se si vuole, dall’atto che esterna quella decisione. La ‘decisione amministrativa’ così intesa si riferisce cioè alla decisione discrezionale (pura) presa dall’amministrazione, all’ἐκλέγειν su cui siamo chiamati a confrontarci. è la decisione amministrativa in senso lato. Secondo una nota tesi, il potere amministrativo è intimamente connesso alla “funzione di comporre i conflitti di interesse e di definire le rispettive sfere giuridiche dei soggetti”, cioè alla decisione amministrativa in senso lato. In termini più analitici, la decisione (discrezionale) è condizione necessaria del potere amministrativo. Se ne deduce more geometrico che senza decisione (discrezionale) non v’è potere amministrativo. Perciò, quando la norma predetermina presupposti e contenuto dell’atto, non v’è potere amministrativo: l’atto amministrativo vincolato non è espressione di potere amministrativo. Da questa affermazione si traggono alcuni corollari. a) Gli effetti giuridici che si fanno dipendere dall’adozione dell’atto vincolato sono prodotti secondo lo schema ‘norma-fatto’, non secondo lo schema ‘norma-potere-effetto’, dal momento che gli atti vincolati sono atti senza potere. Nella successione di decisioni che caratterizza l’ordinamento giuridico e produce gli effetti giuridici, cioè, la norma che predetermina integralmente l’atto amministrativo “esaurisce il potere (unitariamente e comprensivamente inteso) e non lascia spazio a poteri ulteriori”. L’atto vincolato, dunque, ha la funzione di rendere operativa la norma, unica fonte degli effetti, per mezzo della corrispondenza con la fattispecie astratta: è fatto (in senso lato) giuridicamente rilevante (schema ‘norma-fatto’), non atto costitutivo dei propri effetti... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Osservazioni in tema di sanzioni amministrative nella disciplina sull’intelligenza artificiale
Sandra Antoniazzi (29/09/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Il limite del “doppio mandato” per il Presidente della Giunta nelle Regioni speciali
Rosa Basile (29/09/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Le “specifiche funzioni” trasferibili ex art. 116, c. 3, Cost., tra limiti espliciti e impliciti
Elenio Bolognese (29/09/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Lo sport tra valore e diritto: un’analisi sul seguito giurisprudenziale a tre anni dalla riforma dell’art. 33 Cost.
Ilaria Carlotto (29/09/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Ricomincio da tre. Le nuove pre-intese sull’autonomia differenziata tra specificità regionale e uniformità negoziale
Paolo Maci (29/09/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Forma o sostanza? Sui principi di ragionevolezza e proporzionalità
Federica Marigonda (29/09/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Riflessioni comparate sulla Nature Restoration Regulation. Un confronto tra Francia, Germania e Italia
Vittorio Muzi (29/09/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La Corte costituzionale e il dualismo “mite”. Note a margine di Corte cost., sent. n. 71/2026
Beatrice Sboro (29/09/2026)