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NUMERO 7 - 05/04/2017

 Il diritto ambientale comparato

+ con schede di approfondimento su Francia (Rosamaria Iera), Germania (Alberto Marcovecchio), Paesi Bassi (Alice Villari), Spagna (Pasquale Pantalone) e Regno Unito (Lorenzo Caruccio)

Molti problemi ambientali, con tutta evidenza, esibiscono caratteri tali da richiedere una risposta, anche giuridica, sovranazionale. Siffatti caratteri sono alla base dell’imponente produzione normativa di livello internazionale ed europeo, la quale offre tra l’altro un minimo comune denominatore che, affrancandosi dal dato meramente statale, rende comunque “paragonabili” i vari termini giuridici da comparare. Per altro verso, quei problemi sono spesso del tutto analoghi tra loro, indipendentemente dal luogo in cui essi sorgono o dal contesto in cui si manifestano i correlati effetti. Il carattere sovranazionale di molti problemi, i profili di similitudine delle svariate manifestazioni locali delle tematiche ambientali e la presenza di un minimo tessuto giuridico comune, dunque, costituiscono nel loro complesso una prima giustificazione di una ricerca che si volga a comparare le diverse soluzioni offerte nei vari ordinamenti, siano essi di civil law o di common law, con la finalità di confrontarle, verificarle e affinarle. Più nel dettaglio, ovviamente precisando che non è qui possibile accennare, neppure in modo sintetico, al ricchissimo dibattito su compiti e metodologia della comparazione (la cui conoscenza si deve dare per scontata), la comparazione medesima può essere utilizzata per armonizzare gli ordinamenti, per prefigurare linee di convergenza, per meglio cogliere i caratteri del proprio sistema giuridico, per indagare circa l’eventuale presenza di invarianti in grado di supportare la tesi della sussistenza di profili specifici del diritto dell’ambiente che prescindano dal contesto costituzionale dello Stato assunto quale termine di riferimento. In ogni caso, funzione primaria della comparazione resta la conoscenza: essa può poi essere “spesa” anche per esigenze pratiche e non solo scientifiche, come dimostra lo sforzo profuso in molti ordinamenti per conoscere la normativa ambientale di differenti Paesi e, conseguentemente, per tradurre al proprio interno istituti e discipline propri di altri contesti; pure le indagini conoscitive diffusamente svolte in sede parlamentare in Italia in vista della produzione di norme relative all’ambiente si spingono analogamente a considerare le esperienze di altri Paesi. Spazi per la comparazione, dunque, sussistono, sono ampi e appaiono rilevanti. Tuttavia, almeno in Europa, essa fino a ora non è massicciamente servita a far circolare in senso orizzontale modelli giuridici nel diritto dell’ambiente. La ragione è semplice ed è legata alla presenza dell’ordinamento europeo, spazio di mediazione, scambio e circolazione attraverso il quale si è manifestata, almeno entro certi limiti, la tendenza a far convergere istituti e modelli nel diritto ambientale: forgiato a livello europeo, tale diritto si è poi sviluppato, precipitandovi, negli ordinamenti domestici che, talora con poca fantasia, hanno ricalcato le linee portanti degli istituti delineati da direttive e regolamenti. In questo movimento, ovviamente, la comparazione non è assente: i modelli, secondo un percorso ascendente, prima circolano verso l’altro e, successivamente, dall’Europa, scendono  nei vari ordinamenti, verso il basso. Il rilievo apre, comunque, a contrario, a interessanti prospettive di analisi e, cioè, alla ricerca di eventuali esempi di circolazione orizzontale di modelli che prescindano dalla mediazione del diritto europeo: tra questi potrebbero essere indagate esperienze di diffusione di best practices. In ogni caso, per tornare all’asse principale del discorso, si diceva che la tendenza alla convergenza verso un tessuto giuridico e istituzionale comune si è manifestata soltanto “entro certi limiti” come conseguenza della presenza del livello europeo. Permangono, infatti, spazi di differenziazione e, quindi, d’identità non ripetibile, come è dato rilevare, ad esempio, con riferimento ai profili organizzativi e agli strumenti di tutela, anche in ragione del fatto che essi riflettono le peculiarità dell’ordinamento domestico... (segue)



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