Log in or Create account

NUMERO 9 - 03/05/2017

 Il riordino della geografia giudiziaria

Come deve essere organizzata la giustizia sul territorio? A questa domanda la Costituzione non dà una risposta diretta: secondo l’art. 102, «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario», pertanto è la legge a dettare le disposizioni a questo proposito. La Cartafondamentale – che attribuisce e ripartisce con attenzione funzioni e poteri tra Stato e Regioni e configura quella peculiare forma di Stato regionale che è caratteristica della Repubblica italiana – non detta esplicite istruzioni sulla distribuzione territoriale del potere giudiziario. In realtà, la “geografia giudiziaria”, ovvero l’organizzazione degli uffici dediti all’amministrazione della giustizia sul territorio della Repubblica, non solo risulta esclusa dagli ambiti di competenza regionale – in quanto le Regioni non hanno propri giudici e nemmeno potestà legislativa sull’organizzazione e amministrazione della giustizia – ma nemmeno risulta oggetto del principio fondamentale di cui all’art. 5 della Costituzione. Infatti, tale articolo recita che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali», ma, come detto, la funzione giurisdizionale non appartiene agli enti locali; quando la medesima norma aggiunge che la Repubblica«attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo», è poi evidente che la funzione giurisdizionale non è un servizio, poiché tradizionalmente legata all’esercizio della sovranità e ai poteri d’imperio dello Stato; quando aggiunge da ultimo che la Repubblica«adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento», non si vede quali esigenze di autonomia si riscontrino riguardo alla funzione giurisdizionale, perlomeno sul piano territoriale, dato che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101, comma 2°). A questo punto, parrebbe già di poter giungere a delle conclusioni, che, nello specifico, riconoscerebbero come il problema della geografia giudiziaria sia puramente di organizzazione amministrativa. Volendo ricostruire con alcune parole-chiave le possibili conclusioni, cui si potrebbe giungere con un’analisi che però – come si vedrà – se limitata a questo livello è superficiale e affrettata, si avrebbe quanto segue: secondo un’ottica “marginalista”, la funzione giurisdizionale sarebbe amministrata sul territorio in modo neutrale rispetto ai principi costituzionali sul tema, il che equivarrebbe, in ultima analisi, a sostenere che qualsiasi organizzazione, escludendo al più forme palesemente irrazionali e disordinate, sarebbe equivalente a qualunque altra; secondo un’ottica “centralista”, il fatto che la funzione giurisdizionale spetti allo Stato e non ad altri enti che compongono la Repubblica(art. 114) renderebbe superflua qualsiasi considerazione, togliendo persino significato ad un’analisi che vada oltre la ricognizione del dato normativo; secondo un’ottica “efficientista”, gli unici criteri che possano guidare la geografia giudiziaria sarebbero di derivazione aziendalistica, in quanto, postulata la richiesta di giustizia come input e le decisioni come output, sarebbe necessario trovare la formula più efficiente secondo, tipicamente, tempi e costi. Si tratta, come ognuno può vedere, di sintesi sommarie, ma, si crede, non prive di una certa adesione al reale e concretizzanti elementi che, in misura più o meno esplicita e senza escludersi l’uno con l’altro, sono comuni al pensiero anche dei tecnici del diritto. In tutt’e tre le ricostruzioni indicate, si può ben dire che la Costituzione è assente. O, meglio, è presente solo per dettare un quadro di riferimento complessivo, il che è vero fino a quando non si fa discendere da questa affermazione la conclusione che la Costituzione nulla abbia da dire sul punto specifico. Un’ulteriore semplificazione deve essere evitata a questo proposito: innanzitutto, la considerazione che nella forma di Stato regionale non ci sia e non ci possa essere posto per un’amministrazione della giustizia parallela a quella fondata sull’unico livello statale. L’osservazione per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge e, dunque, anche alla legge regionale, non sposta il problema secondo cui il giudice è, in ogni caso, solo e soltanto un organo statale. Si possono indagare le ragioni di questa scelta, se cioè, riguardo alla previsione di giudici territoriali fosse stato paventato il rischio di una disgregazione della certezza del diritto e di una tutela difforme dei diritti sul territorio della Repubblica, oppure se riservare allo Stato la funzione giurisdizionale e la sua organizzazione sia stato effetto e seguito naturale della tradizione ereditata dal Regno d’Italia o ancor più semplicemente della considerazione secondo la quale il potere giudiziario è di necessità (dunque per pregiudizio) centralizzato. In ogni caso, la Costituzione costruisce l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato e, nel contempo, individua la funzione giurisdizionale non solo come un potere statale, ma anche come oggetto di una competenza legislativa nazionale e come destinataria di supporto da parte di un’organizzazione burocratica centrale (parlando dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, che spettano al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del CSM: art. 110). E così, quasi per logica conseguenza, l’organizzazione sul territorio della funzione giurisdizionale non solo non ricopre la posizione e il rilievo rivestiti da una tale organizzazione nell’ambito delle altre funzioni dello Stato (non solo quelle montesquieuiane in senso classico, se si pensa all’art. 118 e al rilievo del principio di sussidiarietà) – che sono affidate dalla Costituzione, con scrupolo e consapevolezza dell’importanza delle norme a fondamento della distribuzione, alle Regioni in primis ma anche agli enti locali – ma diviene quasi una conseguenza di altre scelte e di altri contesti. In modo né esplicito né pienamente giustificato, pare di scorgere in tutto ciò una versione del motto l’intendance suivra, applicato nientemeno che a una funzione sovrana della Repubblica... (segue)



Execution time: 34 ms - Your address is 13.58.1.103
Software Tour Operator