Log in or Create account

NUMERO 12 - 14/06/2017

 Il difficile percorso della riforma elettorale: le proposte in campo e il sistema tedesco

L’esito del referendum sulla riforma costituzionale del 4 dicembre 2016 hariportato l’attenzione sulla necessità di modificare la vigente legge elettorale per il Parlamento nazionale, al fine di assicurare, nel quadro del vigente bicameralismo paritario, una omogenea legislazione elettorale tra Camera e Senato.  Tali propositi di riforma hanno ricevuto una ulteriore accelerazione all’indomani della sentenza n. 35 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni della legge elettorale per la Camera dei Deputati concernenti il ballottaggio e la possibilità per i candidati in più collegi di scegliere in quale risultare eletti, introdotte dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (c.d. Italicum). A seguito di tale pronuncia, il sistema elettorale della Camera rimane a base proporzionale, con la partecipazione delle singole liste che superano la soglia del 3% al riparto dei seggi e l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista più votata qualora raggiunga al primo turno almeno il 40% dei suffragi. Del pari, un impianto tout à fait proporzionale è previsto dal c.d. Consultellum per il Senato della Repubblica, derivante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. Porcellum) come modificata dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale. Nonostante il ricorso allo scrutinio di lista per l’elezione di entrambe le Camere, vi sono comunque sensibili differenze nella ratio di fondo dei due sistemi. Il c.d. Italicum, privato del ballottaggio dopo la recente pronuncia della Corte, valorizza l’identità delle liste di partito evitando la formazione di coalizioni, in presenza di un premio, pur se eventuale, che, nella storia della legislazione elettorale italiana, è stato sempre accompagnato dalla possibilità di dare vita ad alleanze tra formazioni politiche differenti e che ora viene attribuito alla lista più votata. Di contro, il sistema elettorale del Senato risultante dalla sentenza n. 1 del 2014 consente la formazione di coalizioni senza però l’incentivo di un premio di maggioranza che era stato introdotto nella versione iniziale della citata legge n. 270 per la lista/coalizione più votata a livello regionale e dichiarato, appunto, illegittimo dalla Corte. Rispetto alla versione della legge originariamente approvata dal Parlamento, permane solamente la possibilità per le liste che danno vita ad una aggregazione con una consistenza elettorale pari almeno al 20% dei voti di avvalersi di soglie di sbarramento più basse (il 4% in luogo dell’8%). Pur favorendo l’apparentamento tra i singoli partiti a differenza di quanto previsto nella proporzionale “classica” (“residuo”, questo, della legge n. 270 del 2005, dove l’aggregazione era motivata dall’esistenza di uno specifico meccanismo premiale), di fatto tale sistema demanda ad alleanze post-voto la formazione delle maggioranze di governo, essendo molto difficile che una sola forza politica riesca a conseguire la maggioranza dei seggi in virtù dei soli voti conseguiti, pur beneficiando della dispersione dei voti delle liste sotto soglia non ammesse al riparto dei seggi... (segue) 



NUMERO 12 - ALTRI ARTICOLI

Execution time: 29 ms - Your address is 3.149.249.4
Software Tour Operator