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NUMERO 13 - 28/06/2017

 La dimensione finanziaria dell'amministrazione pubblica e gli antidoti ai fenomeni gestionali di cattiva amministrazione

Il tema della “cattiva amministrazione” e degli “antidoti” cioè dei rimedi possibili, coinvolge una molteplicità di profili dell’agire delle amministrazioni pubbliche che trovano, indubbiamente, nella riforma Madia e nei decreti legislativi attuativi un focus del problema estremamente interessante. La mia originaria formazione di contabilista, mi porta, tuttavia, a focalizzare il tema muovendo da una prospettiva diversa quale è, appunto, quella della finanza pubblica. Due i motivi di questa scelta. Il primo dovuto al fatto che le regole della nuova governance economica europea insieme alle nuove regole di finanza pubblica introdotte dalla riforma costituzionale del 2012 , ai nuovi principi contabili declinati dalla riforma della contabilità e finanza pubblica del 2009(e successive modificazioni), ed ai relativi decreti legislativi attuativi per il bilancio dello Stato, insieme ai numerosi interventi legislativi in materia di spending review ed ai nuovi principi contabili generali ed applicati per regioni ed enti locali di cui al dlgs.n.118/2011 come modificato dal dlgs.n.126/2014 e dalla legge n.190/2014(legge di stabilità 2015), consentono di tracciare un quadro di fenomeni gestionali riguardanti le amministrazioni pubbliche che può costituire un interessante campo di indagine per la individuazione di fenomeni di cattiva gestione delle risorse pubbliche quale espressione di una cattiva amministrazione. Il secondo motivo, concatenato al primo, risiede nel fatto che , a fronte del progressivo formarsi di regole sovranazionali sempre più stringenti di finanza pubblica che hanno imposto agli Stati membri la progressiva riduzione del debito pubblico e il raggiungimento degli obiettivi di medio termine concordati a livello europeo, il legislatore nazionale è dovuto intervenire a più riprese, con norme dirette all’introduzione e poi al rafforzamento di un sistema di controlli interni ed esterni sulle gestioni pubbliche nonché all’introduzione di fattispecie di responsabilità a carattere sanzionatorio, al fine di presidiare e garantire il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte delle amministrazioni pubbliche. Regole “funzionali”, dunque, ad una politica di bilancio trasparente, prudente e convergente verso l’obiettivo di medio termine, ma anche regole dirette a garantire finanze pubbliche sane. E’ quindi nella prospettiva della tutela dell’interesse finanziario pubblico che appare interessante verificare in che misura il controllo esterno di un organo terzo ed imparziale come la Corte dei conti possa rappresentare, anche con l’ausilio del sistema dei controlli interni alle amministrazioni pubbliche, un effettivo antidoto ai fenomeni gestionali di cattiva amministrazione. Prima, tuttavia, di prendere in esame come la Corte dei conti possa nello svolgimento delle sue funzioni, fungere da antidoto a tali fenomeni, è necessario fare due precisazioni dalle quali non si può assolutamente prescindere per la ragione che riguardano aspetti finanziari del quadro nazionale e sovranazionale del diritto del bilancio che vanno ad incidere sul c.d. “perimetro” entro il quale la Corte dei conti, attraverso l’esercizio delle funzioni di controllo e di giurisdizione, può svolgere effettivamente questo ruolo. A venire in rilievo è, in primo luogo, la precisazione concernente il riconoscimento, a livello costituzionale, della nozione finanziaria di amministrazione pubblica, ed, in secondo luogo, la precisazione inerente il nuovo sistema del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni (SEC2010’). Ebbene, quanto alla prima precisazione, va innanzi tutto tenuto presente che il termine “cattiva amministrazione” evoca indubbiamente anche il suo opposto, vale a dire la “buona amministrazione”. Analizzando il fenomeno dal punto di vista della finanza pubblica è evidente che la cattiva o la buona amministrazione vanno ricondotte alle regole finanziarie e contabili adottate a livello sovranazionale e nazionale per le gestioni pubbliche... (segue)



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