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NUMERO 13 - 28/06/2017

 La storia infinita del ne bis in idem e del doppio binario sanzionatorio

Con la sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11 la Grande Camera della Corte di Strasburgo ha chiarito che il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del Prot. 7 CEDU, così come enucleato dalla giurisprudenza sovranazionale, non pone un divieto assoluto in capo agli Stati di adottare il c.d. doppio binario sanzionatorio – sistema che consente al legislatore, a fronte del medesimo fatto illecito del contribuente, di comminare una duplice categorie di sanzioni, penali e amministrative – richiedendo solo che le due tipologie di sanzioni siano parte di un’unitaria reazione dell’ordinamento, proporzionata e prevedibile, alla medesima condotta illecita. Precipuamente la Corte ha chiarito che la violazione del ne bis in idem convenzionale ex art. 4, Prot. 7 CEDU, è esclusa ed i distinti procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, ben possono esaurirsi entrambi, quando tra essi sussiste una sufficiente connessione “in substance and in time”. Per comprendere appieno la portata “innovativa” della pronuncia de qua, è utile ripercorrere brevemente gli orientamenti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale intervenuti in materia di violazione del bis in idem... (segue)



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