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NUMERO 14 - 12/07/2017

 Il dialogo tra le giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa in Italia

DOCUMENTI CORRELATI:

- Memorandum sul dialogo tra le giurisdizioni (con nota di presentazione di Beniamino Caravita);

- Filippo Patroni Griffi, Convergenze tra le Carte e criticità tra le Corti nel dialogo tra Giudici supremi.

Tratterò, rappresentando in questo tratto il Consiglio di Stato, del dialogo tra le giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa in Italia. Nato da lungo tempo per effetto riflesso della decolonizzazione nella giurisprudenza dei giudici dei nuovi Stati di common law rispetto a quella dell’ex potenza coloniale; sviluppato grazie a dispositivi processuali di integrazione, obbligatori o a effetti cogenti, previsti da trattati internazionali tra i giudici nazionali e le corti sopranazionali o internazionali per assicurare l’incidenza sugli ordinamenti interni; esteso spontaneamente, come conoscenza circolare delle giurisprudenze e delle argomentazioni su tematiche nuove e transnazionali - per lo più su diritti fondamentali - tra corti corrispondenti (corti costituzionali, corti supreme) di Paesi di convergente cultura giuridica; in Italia il dialogo tra i giudici delle giurisdizioni superiori ha nel tempo attraversato un andamento che si potrebbe definire carsico. Pur se le sollecitazioni provenienti dal comune specchio della dottrina accademica ne hanno spesso invocato l’intensificazione o lo hanno comunque stimolato. Oggi questo dialogo tra le giurisdizioni superiori italiane attraversa una stagione nuova e felice, di cui andranno a beneficiare anzitutto i destinatari della risposta di giustizia. È un dialogo che si apre in modo volontario, vorrei dire spontaneo pur se con il sostegno di autorevoli personalità anche della dottrina. Esso ricerca vie autonome, di sistema e di istituti, concettuali e pratiche, per risposte cooperanti e costruttive al crescente disordine giuridico, generato anzitutto dall’inflazione delle norme, dalla moltiplicazione delle fonti e dall’interconnessione tra ordinamenti. Ciò che muove questo dialogo è la consapevolezza, e l’assunzione spontanea, degli effetti del disagio provocato negli interpreti e nella società da queste situazioni esterne alla giurisdizione, che pongono in crisi oggettiva il rapporto tra norma e giudice ben più di quanto non ne razionalizzino correnti di pensiero. Queste consapevolezze muovono dalla percezione e dall’auto-assunzione della responsabilità sociale e ri-ordinatrice, carica di esigenze di adeguatezza per il ruolo effettivo dei giudici - anzitutto delle corti superiori - nell’attuale, apparentemente ingovernabile, complessità sociale. È la complessità a far sì che il ruolo del giudice di legittimità oggi non si arresti alla ricerca della miglior interpretazione delle leggi, ma richiede l’attivazione in percorsi solo apparentemente pre-giuridici, che possono fattivamente concorrere, con ri-composizioni verso l’unitarietà e la coerenza del sistema, a restituire certezze del diritto e prevedibilità delle decisioni: insomma, la qualità della giurisdizione. La svolta rappresentata da questo nuovo dialogo tanto più è positiva quanto si consideri che si tratta, qui, di un dialogo che muove i passi da sedi informali, senza essere indotto da sedi istituzionali come il paritario Tribunal des conflits francese, dalla naturale capacità di convergenza; né da dispositivi processuali come quelli con la Corte del Lussemburgo; né dall’immanenza dello stare decisis negli ordinamenti di common law. Tra le consapevolezze che muovono questo percorso, è primaria quella dell’unitarietà dell’ordinamento e della necessità di convergenzasintonia e coerenza delle nomofilachie (ad es. in tema di risarcimento dei danni): senza di che la stessa funzione di presidio della sicurezza giuridica, che ne è alla base, rischia affievolimenti e cedimenti... (segue)



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