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NUMERO 14 - 12/07/2017

 Il diritto ai tempi dell'obiezione di coscienza. Il caso San Camillo

Il sipario dell’ultimo atto dell’eterna discussione sulla natura e sui limiti dell’obiezione di coscienza si è aperto lo scorso 23 Febbraio quando, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ha proceduto all’assunzione di due dirigenti medici da dedicare “alle prestazioni assistenziali rese dalla UOSD DHl Day Surgery; Centro di riferimento regionale per la Legge 194/78”, avendo dunque escluso, nei fatti, dalla selezione tutti quei medici che ritenevano tali interventi incompatibili con i dettami della propria coscienza. Il casus belli è però solo il momento conclusivo di una procedura di selezione avviata oltre un anno prima e la fine di una vicenda iniziata in realtà già nel 2014, che è utile ripercorrere, seppur brevemente. Sul finire dell’estate del 2014, il Direttore Generale dell’A.O. informò la Regione Lazio della grave insufficienza di personale per le prestazioni d’interruzione volontaria di gravidanza presso la sua struttura. Di fronte alla preoccupante carenza di organico rappresentatale, la Regione invitò la struttura sanitaria ad utilizzare personale medico in convenzione. Il Direttore Generale del San Camillo fu però costretto a rilevare nuovamente come, nonostante l'utilizzo di tutti i ginecologi a contratto a disposizione, le risorse rimanessero comunque ampiamente inadatte a garantire la continuità delle prestazioni, dovendo al contrario procedere ad inoltrare al Commissario ad Acta richiesta di autorizzazione all’indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente medico (successivamente aumentati a due) da adibire al servizio. Il 13 Maggio 2015 la proposta di decreto di autorizzazione veniva presentata al Comitato della legislazione della Regione Lazio, il quale si pronunciava positivamente circa l’opportunità di procedere in questo senso, suggerendo però un’integrazione in punto di motivazione, onde contenere i profili di censurabilità in cui sarebbe potuta incorrere laddove priva di un apparato giustificativo sufficientemente puntuale, censure che comunque non furono mai mosse nel corso del procedimento. L’autorizzazione fu così effettivamente decretata il mese successivo, il concorso fu indetto il 21 Ottobre del 2015 e la relativa graduatoria approvata il 23 Febbraio 2017, con conseguente stipula dei contratti ed entrata in ruolo dei due medici “vincitori” il Marzo successivo. E’ soltanto a questo punto che è risorto, in una veste per nulla nuova ma per certi aspetti inedita, il dibattito sui limiti al diritto all’obiezione di coscienza, che ha trovato il proprio perno in due argomenti particolarmente divisivi. Il primo problema che la vicenda romana ha posto riguarda la legittimità di bandi che precludono, direttamente o indirettamente, la partecipazione a candidati obiettori di coscienza. Il secondo, in subordine, investe invece il tema degli strumenti che un’amministrazione può validamente porre come argine e rimedio alle difficoltà organizzative create dalle cc.dd. obiezioni tardive, comunque insindacabili, dei medici assunti in virtù di tali concorsi... (segue) 



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