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FOCUS - Fonti del diritto N. 2 - 14/07/2017

 L'iniziativa legislativa parlamentare

La titolarità del diritto dell'iniziativa legislativa in capo ai singoli parlamentari è perfettamente coerente con il ruolo stesso del Parlamento nella nostra forma di governo. La scelta dei costituenti di attribuire l'iniziativa, e cioè il potere d'impulso della funzione legislativa, ai parlamentari si risolve nella capacità del Parlamento, quale organo rappresentativo, di scegliersi da solo i temi su cui legiferare. Per un utile confronto, l'assenza di un simile potere in capo ai membri del Parlamento europeo è un tema da tempo al centro della discussione; il tendenziale monopolio del diritto di iniziativa riservato alla Commissione europea (che pure lo esercita sempre se stimolato dal Parlamento) incide sul ruolo di quel Parlamento e finisce per avere anche riflessi sul particolare assetto istituzionale dell'Unione, difficilmente inquadrabile nelle categorie classiche delle forme di governo. Nell'esperienza costituzionale italiana, bisogna ricordare che l'art. 10 dello Statuto Albertino riconosceva il potere di iniziativa delle leggi, oltreché al re attraverso i suoi ministri, dunque al Governo, "a ciascuna delle due Camere". La stessa disposizione statutaria sottraeva all'iniziativa parlamentare ogni legge di imposizione di tributi, o di approvazione di bilanci o dei conti dello Stato, riservandola al Governo e alla necessaria prima lettura della Camera dei deputati. Questo istituto statutario fu profondamente intaccato dalle "leggi fascistissime", subordinando la procedibilità stessa delle proposte di iniziativa parlamentare al gradimento del capo del governo, che manteneva uno stretto controllo sull'ordine del giorno delle Camere... (segue)



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