
– Nel tempo attuale, v’è uno spostamento d’asse dell’universo concettuale e della sfera politica in cui si colloca la protezione del diritto alla riservatezza: il potere pubblico, concepito in prevalenza come regolatore e garante di tale diritto diviene in prevalenza il maggiore attore che opera in tensione con esso. Un mutamento che tocca i tratti fondamentali della garanzia e delle limitazioni del diritto, e l’intrinseca potenza di queste, per la circostanza che, a differenza di quanto accade nei casi di intrusione di privati a carico di altri privati, nelle mani del potere pubblico è il monopolio della coercizione. Questa proposta ricostruttiva necessita di due precisazioni. La prima: fin dal più risalente manifestarsi della questione della tutela giuridica della riservatezza, in «ambiente americano», in concomitanza con l’elaborazione di Warren e Brandeis – che degli istituti a tutela della privacy verso l’ingerenza, in ispecie della stampa, costituisce una sorta di mito di fondazione – era emersa anche l’esigenza di tutela contro le intrusioni del governo nella sfera privata dei cittadini, e di tale tutela era stato strumento, in mancanza di una previsione costituzionale espressa, l’interpretazione ampia, dovuta alla Corte Suprema, del IV e del V Emendamento. Già prima che lo stesso Brandeis, nella dissenting opinion in Olmstead v. United States, mettesse a fuoco tale linea interpretativa, la stessa Corte Suprema (caso Boyd v. United States) aveva compiuto un percorso dello stesso segno, concependo la connessione tra inviolabilità dell’abitazione e privacies of life nei confronti del potere pubblico. Seconda precisazione: «potere pubblico» è lemma generico e onnicomprensivo, imponendosi perciò la necessità di articolarne il designatum, distinguendo, già in sede preliminare, tra poteri riconducibili a funzioni di garanzia, da una parte, e poteri riconducibili a funzioni di amministrazione attiva o politici di governo, dall’altra. Su questo secondo versante, il potere pubblico è sempre stato, fin dalle origini, ed è ancora, quasi naturalmente, in tensione con il diritto alla riservatezza. Sul primo versante, ha invece operato tipicamente nel segno della tutela. Ora, lo spostamento d’asse si compie per opera dei fattori di mutamento che hanno disarticolato e reso frastagliata questa linea di discrimine... (segue)
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